Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15240 del 12/06/2018 (Rv. 649330 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE | Spese straordinarie - Obbligo di informazione e concertazione preventiva - Esclusione - Obbligo di rimborso - Configurabilità - Condizioni.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE
In tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 155, comma 3, c.c.(oggi art. 337-ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione "alle decisioni di maggiore interesse", mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)