diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8900 del 04/05/2016 (Rv. 640067 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CAUSE | Investimento finanziario - Art. del 6 d.lgs. n. 179 del 2007 - Clausola arbitrale contenuta in contratti già conclusi - Applicabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2016-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640067-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CAUSE

In materia di contratto di investimento finanziario, avente natura di durata, l'art. 6 del d.lgs. n. 179 del 2007, nel prevedere che la clausola compromissoria è vincolante per il solo intermediario che abbia predisposto unilateralmente il contratto, si applica anche ai rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, integrando una causa di invalidità parziale sopravvenuta la cui valutazione va operata al momento del sorgere della questione di riparto di competenza tra l'arbitro e l'autorità giudiziaria, a nulla rilevando l'epoca in cui sia maturato l'inadempimento o gli altri fatti posti a fondamento della domanda giudiziaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/10/2007 num. 179 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)