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Sez. U, Sentenza n. 8591 del 07/08/1991 (Rv. 473407 - 01)

Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ripetizione di indebito - Oggettivo | Datore di lavoro - Versamento al dipendente di spettanze retributive al lordo di ritenute fiscali e previdenziali - Diritto di chiedere il rimborso di quanto pagato in veste di sostituto di imposta ed anticipatario dei contributi obbligatori - Sussistenza - Versamento effettuato al dipendente in esito ad esecuzione forzata - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473407-01

Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ripetizione di indebito - Oggettivo

Il diritto del datore di lavoro, il quale abbia versato al dipendente spettanze retributive al lordo di ritenute fiscali e previdenziali, di chiedere il rimborso di quanto pagato in veste di sostituto d'imposta ed anticipatario dei contributi obbligatori, deve essere riconosciuto anche se detto versamento sia avvenuto in esito ad esecuzione forzata, non essendo onere del datore di lavoro medesimo di opporre il relativo credito in compensazione nell'ambito della procedura esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2114, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)