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Sez. 5 - , Ordinanza n. 22918 del 21/07/2022 (Rv. 665291 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Difetto di motivazione - Impugnazione fondata su vizi di motivazione e motivi di merito - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665291-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di accertamento tributario, l'insufficienza motivazionale dell'atto impositivo, che ne giustifica l'annullamento, non esclude che il contribuente possa difendersi deducendo, mediante l'impugnazione, anche vizi di merito, poiché tale difetto non può essere sanato ex art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo, avendo l'atto la funzione di garantire una difesa nel merito anche con riferimento alla delimitazione del "thema decidendum". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado di rigetto del ricorso della società contribuente che, oltre ad eccepire la nullità dell'avviso di rettifica e di liquidazione per omessa motivazione, aveva contestato anche l'eccessività del valore accertato ai fini delle imposte di registro e catastali).

Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)