Sez. 1, Sentenza n. 24684 del 04/11/2013 (Rv. 629107 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE | Connessione ex art. 36 cod. proc. civ. - Insussistenza - Declaratoria di inammissibilità - Apprezzamento discrezionale del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE
La declaratoria di inammissibilità di una domanda riconvenzionale non dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello già appartenente alla causa come mezzo di eccezione costituisce l'esito di una valutazione riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove sia stata adeguatamente argomentata l'inopportunità del "simultaneus processus".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)