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Sez. 1, Sentenza n. 4863 del 24/10/1996 Cc. (dep. 27/11/1996) Rv. 206062 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Revoca - Sopravvenienza di nuova condanna a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti di legge - Condanne da computare - Sono tutte quelle riportate nell'arco di tempo previsto dalla legge, e non solo quelle a pena sospesa.
Stato
decisa il 1996-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206062-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen., va tenuto conto, onde verificare se vi sia stato o no superamento dei limiti stabiliti dall'art. 163, di tutte le condanne che il soggetto abbia riportato nell'arco di tempo previsto dalla legge, e non solo di quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della sospensione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 com. 1 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)