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Sez. 1, Sentenza n. 900 del 07/06/1967 Ud. (dep. 21/11/1967) Rv. 106067 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITA INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - IN GENERE - ELEMENTO PSICOLOGICO - VOLONTARIETA DELL'AZIONE LESIVA- SUFFICIENZA - PRETERINTENZIONALITA DELL'EFFETTO LESIVO - RESPONSABILITA A TITOLO DI DOLO.*
Stato
decisa il 1967-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106067-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITA INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - IN GENERE - ELEMENTO PSICOLOGICO - VOLONTARIETA DELL'AZIONE LESIVA- SUFFICIENZA - PRETERINTENZIONALITA DELL'EFFETTO LESIVO - RESPONSABILITA A TITOLO DI DOLO.*

L'elemento psicologico del delitto di lesioni personali volontarie e costituito dalla coscienza e dalla volonta di attentare all'altrui incolumita fisica. Pertanto il colpevole rispondera a titolo di dolo del maggiore evento lesivo che concretamente si e verificato in dipendenza di circostanze causali concomitanti, anche se da lui non voluto o non previsto, sempre che abbia voluto e posto in essere l'Azione offensiva suscettibile di produrre il maggiore effetto lesivo che in concreto si e verificato. (Conf 103214, anno 1967; 102695, 101685, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 583 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)