Sez. 2, Sentenza n. 3094 del 13/10/1982 Ud. (dep. 14/04/1983) Rv. 158381 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - PROCEDIMENTO PER REATO DIVERSO ED ANTERIORE ALL'ESTRADIZIONE - CONSENSO ANCHE IMPLICITO DELL'IMPUTATO - LEGITTIMITÀ.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - PROCEDIMENTO PER REATO DIVERSO ED ANTERIORE ALL'ESTRADIZIONE - CONSENSO ANCHE IMPLICITO DELL'IMPUTATO - LEGITTIMITÀ.*
Il principio di specialità nell'estradizione non esclude che si proceda per un fatto-reato anteriore e diverso da quello compreso nel provvedimento, se vi sia consenso dell'interessato. Per tale consenso non è richiesto un atto formale, potendo esso desumersi anche dalla comparizione in giudizio dell'imputato che, assistito da difensore di fiducia, non sollevi eccezione al riguardo. (V mass n 151701 ed ivi citate; (Conf mass n 147037).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13, Cod. Proc. Pen. art. 661, Legge 30/01/1963 num. 300 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)