Sez. 5 - , Sentenza n. 18916 del 04/07/2023 (Rv. 668251 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - ESATTORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE E CONSORZI ESATTORIALI - DIRITTI DELL'ESATTORE - AGGIO | Aggio per l'attività di riscossione - Conciliazione giudiziale - Conseguenze sulla pretesa originaria e sull'aggio - Diritto al rimborso dell'importo già versato - Condizioni.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - ESATTORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE E CONSORZI ESATTORIALI - DIRITTI DELL'ESATTORE - AGGIO
In tema di aggio per l'attività di riscossione, la conciliazione giudiziale con cui venga ridotta la pretesa impositiva, non avendo natura novativa, non fa venir meno il diritto al pagamento dell'aggio ed il contribuente ha diritto al rimborso di quanto versato sulla base della cartella provvisoria, solo ove la misura richiesta non sia più adeguata alla minore pretesa concordata tra le parti.
Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 17 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)