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Sez. U, Sentenza n. 16 del 07/01/1974 (Rv. 367502 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - DI UNA SENTENZA NON DEFINITIVA - ANNULLAMENTO DELLE DIPENDENTI SENTENZE SUCCESSIVE - IMPUGNAZIONE DI SENTENZA NON DEFINITIVA PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IDENTICA IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEFINITIVA - INAMMISSIBILITA - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - MANCANZA.*
Stato
decisa il 1974-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367502-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - DI UNA SENTENZA NON DEFINITIVA - ANNULLAMENTO DELLE DIPENDENTI SENTENZE SUCCESSIVE - IMPUGNAZIONE DI SENTENZA NON DEFINITIVA PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IDENTICA IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEFINITIVA - INAMMISSIBILITA - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - MANCANZA.*

La riforma o la Cassazione di una sentenza non definitiva pone nel nulla le statuizioni delle sentenze successivamente pronunciate, le quali siano dipendenti dalla sentenza riformata o cassata; e cio anche se esse abbiano fatto passaggio in cosa giudicata formale. Conseguentemente, la parte che abbia impugnato, per difetto di giurisdizione del giudice che l'ha emessa, la sentenza non definitiva, difetta di interesse ad impugnare, per lo stesso motivo, con successivo ricorso, la sentenza definitiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)