Sez. 3 - , Ordinanza n. 24444 del 03/11/2020 (Rv. 659755 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Ricorso avverso la decisione della commissione territoriale - Possibilità per il giudice di esimersi dall'audizione del richiedente - Presupposti.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Il tribunale investito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale può esimersi dall'audizione del richiedente solo se a questi sia stata data la facoltà di renderla avanti alla commissione territoriale e il tribunale stesso, cui siano stati resi disponibili il verbale dell'audizione ovvero la videoregistrazione e la trascrizione del colloquio (attuata ex art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 25 del 2008) nonché l'intera documentazione acquisita (di cui all'art. 35 bis, comma 8, del citato d.lgs.), debba respingere la domanda per manifesta infondatezza, sulla base delle circostanze risultanti dagli atti del procedimento amministrativo e del giudizio trattato avanti al tribunale medesimo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 14, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Costituzione art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)