Sez. 1, Sentenza n. 1409 del 12/03/1981 (Rv. 412048 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - APPALTO DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA - AGGIUDICAZIONE IN ESITO A GARA CON OFFERTA IN AUMENTO - COMUNICAZIONE DAL PROVVEDITORE ALLE OPERE PUBBLICHE IN ORDINE ALLA SUCCESSIVA EMISSIONE DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO SUPPLETIVO CON AUTORIZZAZIONE ALL'IMMEDIATA CONSEGNA DEI LAVORI - RESPONSABILITA DELL'APPALTANTE - RIFIUTO DELL'APPALTATORE DI STIPULARE IL CONTRATTO - ILLEGITTIMITA.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - APPALTO DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA - AGGIUDICAZIONE IN ESITO A GARA CON OFFERTA IN AUMENTO - COMUNICAZIONE DAL PROVVEDITORE ALLE OPERE PUBBLICHE IN ORDINE ALLA SUCCESSIVA EMISSIONE DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO SUPPLETIVO CON AUTORIZZAZIONE ALL'IMMEDIATA CONSEGNA DEI LAVORI - RESPONSABILITA DELL'APPALTANTE - RIFIUTO DELL'APPALTATORE DI STIPULARE IL CONTRATTO - ILLEGITTIMITA.*
In tema di appalto di opere di edilizia scolastica, nel vigore della legge 17 agosto 1974 n 413, che sia stato aggiudicato in esito a gara con offerta 'in aumentò, l'appaltante, il quale abbia avuto comunicazione dal provveditore alle opere pubbliche circa la successiva emissione del decreto di finanziamento suppletivo, con autorizzazione all'immediata consegna dei lavori, e in grado di stipulare il contratto con l'appaltatore, assumendo in proprio la responsabilita per l'eventuale mancata emissione del preannunciato decreto. A seguito di detta comunicazione, pertanto, l'aggiudicatario della gara non puo addurre, a giustificazione del proprio rifiuto di addivenire alla stipulazione del contratto, il difetto del finanziamento suppletivo.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 332, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 337, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 65, Legge 17/08/1974 num. 413 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)