Sez. 3, Sentenza n. 5732 del 12/04/1983 Ud. (dep. 15/06/1983) Rv. 159565 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - PRESUPPOSTI.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - PRESUPPOSTI.*
Anche dopo la sentenza n. 131 del 16 novembre 1979 (con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 136 cod. pen. sulla conversione delle pene pecuniarie in pene detentive), il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso unicamente quando sia irrogata una pena detentiva per un tempo non superiore a quello fissato dallo art. 163 cod. pen., ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta a quella detentiva, non superi i detti limiti. (Conf mass n 147149).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 136 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)