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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 8 luglio 1965, cause riunite C-3/64 e C-4/64

Decisione
decisa il 1965-07-08
ECLI
ECLI:EU:C:1965:72

Epigrafe

Nelle cause riunite 3 e 4-64 promosse da : 1) La causa 3-64 a) CHAMBRE SYNDICALE DE LA SIDÉRURGIE FRANÇAISE, con sede in Parigi, in persona del Presidente, sig. Jacques Ferry; b) FORGES DE CHATILLON, COMMENTRY & NEUVES-MAISONS, S.A., con sede in Parigi, in persona del suo Direttore generale, sig. Claude Laplace; C) HAUTS FOURNEAUX DE LA CHIERS, S.A., con sede in Longwy, in persona del Presidente del Consiglio d'amministrazione, sig. Arsene de Launoit; d) LORRAINE-ESCAUT, S.A., con sede in Parigi, in persona del Presidente, sig. Roland Labbé ; e) MOSELLANE DE SIDERURGIE, S.A., con sede in Parigi, in persona del Presidente, sig. Marcel Petiet; f) ACIÉRIES & TRÉFILERIES DE NEUVES-MAISONS, CHATILLON, S.A., con sede in Parigi, in persona del Presidente-Direttore generale, sig. Paul Baseilhac ; g) MÉTALLURGIQUE DE NORMANDIE, S.A., con sede in Parigi, in persona del Presidente del Consiglio d'amministrazione, sig. Roger Roux; h) ACIÉRIES DE POMPEY, S.A., con sede in Pompey, in persona del Presidente-Direttore generale, sig. Robert de Gunzbourg ; i) LAMINOIRES, HAUTS FOURNEAUX, FORGES, FONDERIES & USINES DE LA PROVIDENCE, S.A., con sede in Marchienne-au-Pont (Belgio), in persona dell'Amministratore-Direttore generale, sig. Jean Coudel; j) UNION SIDÉRURGIQUE LORRAINE (SIDÉLOR), S.A., con sede in Metz. in persona del Presidente del Consiglio d'amministrazione, sig. Roger Martin; k) UNION SIDÉRURGIQUE DU NORD DE LA FRANCE (USINOR), S.A., con sede in Parigi, in persona dell'Amministratore-Direttore generale, sig. Maurice Borgeaud; l) DE WENDEL & CIE, S.A., con sede in Parigi, in persona del Presidente, sig. Emmanuel de Mitry; 2) La causa 4-64 a) CHAMBRE SYNDICALE DES PRODUCTEURS D'ACIERS FINS & SPÉCIAUX, con sede in Parigi, in persona del Presidente-Delegato generale, sig. Robert Morizot ; b) HAUTS FOURNEAUX DE LA CHIERS, S.A., con sede in Longwy, in persona del Presidente del Consiglio d'amministrazione, sig. Arsène de Launoit; c) FORGES ET ATELIERS DU CREUSOT, S.A., con sede in Parigi, in persona del Presidente-Direttore generale, sig. Albert de Boissieu; d) ATELIERS ET FORGES DE LA LOIRE, S.A., con sede in Parigi, in persona del Presidente del Consiglio d'amministrazione, sig. Marcel Macaux; e) ACIÉRIES DE POMPEY, S.A., con sede in Pompey, in persona del Presidente-Direttore generale, sig. Robert de Gunzbourg, tutte con l'avvocato André Garnault, del Foro di Parigi, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'ufficio della Chambre syndicale de la sydérurgie française, 49, boulevard Joseph II, ricorrenti, contro L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, rappresentata del suo consulente giuridico, dott. Guy Sautter, in qualità d'agente, assistito dall'avvocato Frederic Chartier, del Foro di Parigi, e con domicilio eletto nei suoi uffici, 2, place de Metz, Lussemburgo, convenuta, aventi ad oggetto : a) La causa 3-64: l'annullamento dell'articolo 1 (2), dell'articolo 2 (articoli, 7, 8, 9) della decisione 19-63, nonché dell'articolo 1 (2) e (3), dell'articolo 2 (1) e (2) e dell'articolo 3 della decisione 20-63; b) La causa 4-64: l'annullamento dell'articolo 1 (2) e dell'articolo 2 (articoli 7, 8, 9) della decisione 19-63, nonché l'annullamento dell'articolo 1 (2) e (3), dell'articolo 2 e dell'articolo 3 della decisione 21-63. LA CORTE composta dai Signori : Ch. L. Hammes, Presidente, A. M. Donnere R. Lecourt, presidenti di Sezione, L. Delvaux (relatore), A. Trabucchi, W. Strauß e R. Monaco, giudici, Avvocato generale: K. Roemer, Cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › IN FATTO › I — Gliantefatti

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :
paragrafo 2
Il capo V del Titolo III del Trattato C.E.C.A. contempla, in materia di prezzi, l'attività di distribuzione delle imprese produttrici ai sensi dell'articolo 80 del Trattato nonché l'attività di determinati distributori.
paragrafo 3
L'articolo 60 vieta, sempre in materia di prezzi, le pratiche contrarie agli articoli 2, 3 e 4 del Trattato. Per impedire ai produttori di praticare tali discriminazioni nella distribuzione, l'articolo 63, n. 2 recita :
paragrafo 4
«L'Alta Autorità può decidere che… le imprese dovranno stabilire le loro condizioni di vendita in modo tale che i loro acquirenti e i loro commissionari s'impegnino a conformarsi alle norme stabilite dall'Alta Autorità « in applicazione degli articoli precedenti (articolo 63, n. 2, 1o comma). D'altro canto, « l'Alta Autorità può anche decidere che … le imprese saranno rese responsabili delle infrazioni agli obblighi così contratti commesse dai loro agenti diretti o dai commissionari che trattano per conto di dette imprese» (articolo 63, n. 2, b).
paragrafo 5
Infine, «in caso d'infrazione commessa da un acquirente agli obblighi così contratti», l'Alta Autorità potrà limitare, oppure sospendere temporaneamente il diritto delle imprese di trattare con detto acquirente (articolo 63, n. 2, 2o comma).
paragrafo 6
A norma dell'articolo 63, n. 3, «l'Alta Autorità ha il potere di rivolgere agli Stati membri interessati tutte le raccomandazioni idonee ad assicurare il rispetto delle norme stabilite in applicazione delle disposizioni dell'articolo 60, paragrafo 1, da parte di qualsiasi impresa od organismo che eserciti un'attività di distribuzione nel settore del carbone o dell'acciaio.»
paragrafo 7
Detti articoli prevedono quindi l'adozione, da parte dell'Alta Autorità, di decisioni d'applicazione intese a precisarne e chiosarne le singole disposizioni.
paragrafo 8
Le prime decisioni d' applicazione, adottate dall'Alta Autorità nel 1953 e nel 1954, sono le seguenti :
paragrafo 9
1. Decisione 30-53 del 2 maggio 1953, modificata con decisione 1-54 del 7 gennaio 1954; 2. Decisione 31-53 del 2 maggio 1953, completata con decisione 32-53 del 20 maggio 1953 ed emendata con le decisioni 2-54, del 7 gennaio 1954, e 32-56, del 21 novembre 1956; 3. Decisione 37-54 del 29 luglio 1954, completata con decisione 33-58 del 1o dicembre 1958.
paragrafo 10
Il primo gruppo di decisioni definisce le pratiche vietate dall'articolo 60, n. 1 del Trattato; il secondo gruppo determina le forme di pubblicità dei listini prezzi e delle condizioni di vendita per gli acciai comuni (articolo 60, n. 2 a del Trattato) ed il terzo stabilisce le stesse norme per gli acciai speciali.
paragrafo 11
Da tali decisioni si desumono le seguenti regole :
paragrafo 12
a) Le stesse norme erano applicabili a tutti i distributori, senza distinzione fra intermediari in proprio ed intermediari per conto dei produttori. Le organizzazioni di vendita venivano assimilate alle imprese di distribuzione, ma non erano espressamente definite ; b) Le imprese di distribuzione tenute a rispettare semplicemente il divieto di praticare discriminazioni nei riguardi dei loro clienti, conservavano la piena libertà di applicare nei confronti di questi ultimi le condizioni che preferivano con l'unico obbligo di applicarle uniformemente a tutte le transazioni comparabili. Quindi i listini pubblicati potevano differire da quelli pubblicati dai produttori presso i quali i distributori si approvvigionavano.
paragrafo 13
Il 20 dicembre 1963, l'Alta Autorità pubblicava le seguenti decisioni :
paragrafo 14
1. N. 19-63, dell'11 dicembre 1963, che emendava il testo delle decisioni 30-53 e 1-54 (pratiche vietate dall'articolo CO, n. 1); 2. N. 20-63, dell'11 dicembre 1963, che emendava il testo della decisione 31-53, completato o modificato dalle decisioni 32-53, 2-54, 32-56 (pubblicità dei prezzi dell'acciaio ordinario) ; 3. N. 21-63, dell'11 dicembre 1963, che emendava il testo della decisione 37-54, completato dalla decisione 33-58 (pubblicità dei prezzi degli acciai speciali).
paragrafo 15
Le tre decisioni sopra menzionate venivano adottate dall'Alta Autorità per colmare le lacune delle decisioni del 1963-1964 che in special modo non facevano distinzione né fra i produttori, né fra i distributori ed organizzazioni di vendita.
paragrafo 16
La decisione 19-63 fa distinzione tra : organizzazioni di vendita (rischi e profitti solo per il produttore, mancanza di volontà autonoma, sostituzione in una delle attività del produttore), alle quali vanno estesi gli obblighi delle imprese (nuova versione dell'articolo 7) ; intermediari che agiscono per conto dei produttori (rischi e profitti solo per il produttore, ma volontà ed attività autonome) (nuovo articolo 8), ed acquirenti-rivenditori (commercianti indipendenti) (volontà ed attività autonome, rischi e profitti in proprio) (nuovo articolo 9 che conserva per i soli acquirenti-rivenditori le norme del vecchio articolo 7).
paragrafo 17
Mentre la posizione dei commercianti indipendenti (acquirentirivenditori) resta immutata (nuovo articolo 9 della decisione 30-53), gl'intermediari che agiscono per conto dei produttori devono essere da questi obbligati ad osservarne i listini prezzi e le condizioni di vendita (nuovo articolo 8).
paragrafo 18
Scopo di tale disposizione, a giudizio della convenuta, sarebbe quello di abolire ogni possibilità di discriminazione operata dagl'intermediari. Onde rendere efficace tale disposizione, le imprese sono tenute a mettersi in grado di fornire all'Alta Autorità — a sua richiesta — informazioni sull'attività di detti intermediari onde renderle accessibili tutti i documenti che permettano di valutare le transazioni da essi effettuate.
paragrafo 19
Le decisioni 31-53 e 37-54 (ex articoli 5 e 7) sono state modificate nello stesso senso della decisione 30-53, mediante le decisioni 20-63 e 21-63.
paragrafo 20
In materia di organizzazione di vendita, il nuovo articolo 7 della decisione 30-53 (articolo 2 della decisione 19-53) stabilisce che le imprese produttrici devono distribuire i loro prodotti tramite le organizzazioni di vendita di cui dispongono, solamente ai prezzi e alle condizioni stabilite dal loro listino. In generale, le tre nuove decisioni stabiliscono che gli obblighi valgono anche per le transazioni effettuate tramite le loro organizzazioni di vendita.
paragrafo 21
A giudizio della convenuta, questo nuovo vincolo sarebbe inteso ad eliminare la possibilità di discriminazioni da parte del produttore. Ma, essa aggiunge, dal momento che tale possibilità sussisteva in quanto l'organizzazione di vendita si sostituiva in effetti al produttore nello svolgimento di una delle sue normali attività, era opportuno limitare l'estensione dell'obbligo alle sole organizzazioni di vendita che si trovavano in questa situazione. Tale limitazione sarebbe stata tanto più indispensabile in quanto il termine organizzazione di vendita comprende diverse specie di organizzazioni con strutture giuridiche diverse. Il Trattato richiedeva però che le organizzazioni di vendita contemplate dalle decisioni del dicembre 1963 fossero classificate in modo preciso, almeno per quanto lo consenta la loro struttura, e lo esiga la necessità di abbracciare tutte le situazioni che potevano inficiare il sistema instaurato dall'articolo 60. Di fatto, si tratta da un lato delle organizzazioni di vendita collettive che riuniscono diverse imprese produttrici e, dall'altro, di organizzazioni di vendita create o vincolate a un determinato produttore. Per le prime (articolo 65, n. 2 del Trattato) il criterio di classificazione non presenta difficoltà.
paragrafo 22
Per le altre era opportuno prendere in considerazione contemporaneamente lo stato di fatto e le esigenze del Trattato.
paragrafo 23
Si danno casi di estrema semplicità, ad esempio allorché l'intero capitale di una società distributrice appartiene ad un unico produttore e tale società distribuisce esclusivamente prodotti di quel produttore e ne distribuisce l'intera gamma, ma si danno pure casi meno lineari, sia allorché la partecipazione non si estende all'intero capitale, sia allorché l'organizzazione distribuisce solo una parte dei prodotti di tale produttore e si occupa anche della distribuzione di altri prodotti.
paragrafo 24
L'Alta Autorità afferma di essersi industriata di elaborare criteri che consentano di determinare gli elementi che caratterizzano un'organizzazione di vendita come distributore soggetto ope legis agli obblighi dell'articolo 60, se questo deve conservare la portata conferitagli dal Trattato.
paragrafo 25
A giudizio della convenuta, si deve applicare l'articolo 60, ove sussista concomitanza di tre elementi :
paragrafo 26
dipendenza di gestione: la politica dell'organizzazione di vendita in fatto di condizioni di vendita, di prezzi e di mercato viene determinata dal produttore in virtù dei rapporti di diritto o di fatto esistenti fra esso e l'organizzazione di vendita, carattere permanente dell'incarico affidato all'organizzazione: ciò esclude ogni accordo temporaneo od occasionale e presuppone invece un incarico duraturo nei confronti dell'organizzazione di vendita, attività di distribuzione imperniata essenzialmente sui prodotti dell'impresa di cui trattasi: mancando questo presupposto, la figura di organizzazione di vendita si avvicinerebbe a quella di un qualsiasi commerciante.

SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti › A) Le ricorrenti concludono come segue :

paragrafo 1
a) Nella causa 3-64 : «viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5, 33, CO, 63, 64, 80,. 95, e 96, ed offrendosi inoltre le ricorrenti di dedurre ogni altro argomento a sostegno della loro domanda, piaccia alla Corte, accogliere il ricorso inteso all' annullamento: dell'articolo 1 (2) e dell'articolo 2 (articoli 7, 8 e 9) della decisione 19-63, nonché dell'articolo 1 (2) e (3), dell'articolo 2 (1) e (2) e dell'articolo 3 della decisione 20-63. Di conseguenza, pronunziare l'annullamento previa istruttoria, so necessario, specie sulle posizioni giuridiche assunte in materia dall'Alta Autorità. Porre le spese del giudizio a carico dell'Alta Autorità della C.E.C.A.». b) Nella causa 4-64 : «viste le disposizioni del Trattato che istituisco la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5, 33, 60, 63, 64, 80, 95 e 96, ed offrendosi inoltre lo ricorrenti di dedurre ogni altro argomento utile a sostegno della loro domanda, piaccia alla Corte, accogliere il ricorso inteso all' annullamento: dell articolo 1 (2) e dell articolo 2 (articoli 7, 8 e 9) della decisione 19-03, nonché dell'articolo 1 (2) e (3), dell'articolo 2 e dell'articolo 3 della decisione 21-63 Di conseguenza, pronunziare l'annullamento previa istruttoria, so necessario, specie sulle posizioni giuridiche assunte in materia dall'Alta Autorità. Porre le spese del giudizio a carico dell' Alta Autorità della C.E.C.A.».

SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti › B) La convenuta conclude che la Corte voglia :

paragrafo 1
«dichiarare irricevibili i ricorsi promossi dalla Chambre syndicale de la sidérurgie française e numerose imprese siderurgiche, e dalla Chambre syndicale des producteurs d'aciers fins et spéciaux e numerose imprese siderurgiche, miranti all'annullamento: dell articolo 1 (2) e dell'articolo 2 (articoli 7, 8 e 9) della decisione 19-63; dell'articolo 1 (2) e (3), dell'articolo 2 (1) e (2) e dell'articolo 3 della decisione 20-63; nonché dell'articolo 1 (2) e (3), dell'articolo 2 e dell'articolo 3 della decisione 21-63; comunque respingerli, con tutte le conseguenze di diritto, in particolare riguardo alle spese ed agli onorari».

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue :
paragrafo 2
Le ricorrenti chiedono l'annullamento degli articoli 1 (2) e 2 della decisione 19-63; degli articoli 1 (2 e 3), 2(1 e 2) e 3 della decisione 20-63; e degli articoli 1 (2 e 3), 2 e 3 della decisione 21-63. Si tratta comunque di tutti gli articoli delle decisioni impugnate relativi, in primo luogo, ai vari obblighi imposti agli acquirentirivenditori ed agl'intermediari e, in secondo luogo, agli obblighi dei produttori nei confronti delle organizzazioni di vendita, come pure alla definizione di queste ultime.
paragrafo 3
A sostegno della loro azione, le ricorrenti deducono il mezzo di sviamento di potere sotto un duplice profilo: innanzi tutto l'Alta Autorità avrebbe adottato una decisione mentre poteva tutt'al più emettere una raccomandazione (sviamento di procedura) ; le decisioni impugnate implicherebbero inoltre una discriminazione fra produttori della Comunità.
paragrafo 4
Ad ulteriore sostegno delle due censure, le ricorrenti fanno pure carico alla convenuta di una grave mancanza di ponderazione equivalente a misconoscimento dello scopo legale.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità

paragrafo 1
Per la convenuta, i ricorsi sarebbero irricevibili in quanto :
paragrafo 2
1. La censura secondo cui l'Alta Autorità ha adottato una decisione invece di limitarsi ad emanare una raccomandazione è inammissibile a sostegno di un ricorso per sviamento di potere, giacché essa attiene in realtà all'incompetenza o all'eccesso di potere ; 2. Per quanto riguarda la censura di discriminazione fra produttori della Comunità, lo sviamento di potere è dedotto senza pertinenza; 3. L'argomento fondato sulla grave mancanza di ponderazione equivalente a misconoscimento dello scopo legale, da un lato non ha alcun pregio in quanto si fonda su ciò che dev'essere dimostrato e, d'altro canto, è dedotto senza pertinenza per quanto riguarda le presunte incertezze.
paragrafo 3
Infine, la convenuta assume che il ragionamento delle ricorrenti s'impernia interamente sugli obblighi dei produttori nei confronti delle organizzazioni di vendita; essa rileva che, a proposito delle restanti disposizioni, lo sviamento di potere nemmeno è invocato.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità › Ad 1. Censura di aver fatto ricorso ad una decisione anziché ad una raccomandazione

paragrafo 1
La convenuta sostiene che l'argomento delle ricorrenti significa che l'Alta Autorità era assolutamente incompetente ad adottare una decisione oppure che essa è andata oltre i limiti di un potere di cui disponeva.
paragrafo 2
a) Nel primo caso, le ricorrenti invocherebbero l'incompetenza dell'Alta Autorità e non lo sviamento di potere. Questo infatti presuppone che l'autorità disponga del potere di cui trattasi ed abbia inoltre un certo margine di discrezionalità; b) Nel secondo caso, l'andare oltre i limiti della propria competenza costituisce eccesso di potere, non già sviamento di potere; c) Se le ricorrenti configurano il loro argomento come sviamento di procedura, esse dovrebbero meglio illustrare il loro pensiero.
paragrafo 3
Le ricorrenti replicano che lo sviamento di potere di cui esse fanno carico all'Alta Autorità è costituito particolarmente da uno sviamento di procedura. Per colmare la lacuna ch'essa sostiene di aver rilevato, l'Alta Autorità avrebbe potuto fare impiego unicamente delle raccomandazioni ai governi, come prevede l'articolo 63, n. 3 del Trattato.
paragrafo 4
La convenuta replica che la censura di sviamento di procedura non può essere considerata come dedotta in modo pertinente fino a che essa si fonda su semplici affermazioni.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità › Ad 2. Sulla censura di discriminazione fra produttori della Comunità

paragrafo 1
La convenuta rileva che la censura riguarda la violazione degli articoli 3 b), 4 e 5 del Trattato.
paragrafo 2
a) Per quanto riguarda l'articolo 3 b), che prevede la parità di accesso di tutti i consumatori alle fonti di produzione, la convenuta assume che l'atto introduttivo non indica come le decisioni impugnate abbiano impedito detto accesso alle ricorrenti. Inoltre, la violazione dell'articolo 3 b) potrebbe al massimo costituire una discriminazione nei confronti dei consumatori, ma non dei produttori, che tale disposizione non intende tutelare; b) Per quanto riguarda l'articolo 5, che stabilisce le condizioni nelle quali l'Alta Autorità deve svolgere il suo compito, la convenuta sostiene che le ricorrenti, pur affermando che le decisioni impugnate violano tale disposizione, non danno ragguagli sulle disposizioni che, a loro avviso, sarebbero state particolarmente violate, né sul modo in cui tale violazione si è estrinsecata. Inoltre, non esiste alcun nesso tra la violazione dell'articolo 5 e la censura di discriminazione ; c) Per quanto riguarda l'articolo 4, la convenuta ammette che, posto che la lettera b) di tale articolo contempli le misure che determinano una discriminazione fra produttori, la violazione di tale disposizione può essere invocata a sostegno della censura di discriminazione. Tale violazione non potrebbe però costituire il fondamento del mezzo di sviamento di potere. L'articolo 4 stabilisce infatti divieti in modo tale da non lasciare all'Alta Autorità alcun margine discrezionale.
paragrafo 3
Le ricorrenti ribattono punto per punto agli argomenti della convenuta.
paragrafo 4
a) Relativamente all'articolo 3 b), la distinzione fatta dalla convenuta tra la posizione dei consumatori e quella dei produttori sarebbe arbitraria, in quanto la concorrenza tra produttori si concreta precisamente nel momento in cui i consumatori passano gli ordini. L'impossibilità per i consumatori di avere accesso paritario a tutte le fonti di produzione si ripercuote innanzitutto sulle imprese produttrici, la cui clientela può essere influenzata da differenze nel prezzo di vendita al consumatore ; b) Per quanto riguarda l'articolo 5, lo sviamento di potere si avrebbe in quanto le decisioni impugnate, lungi dal garantire «la conservazione e il rispetto delle condizioni normali di concorrenza», mirano a stabilire un regime destinato a falsarne l'equilibrio, poiché prevedono regimi diversi per intermediari aventi la medesima funzione commerciale, e ciò unicamente in considerazione della diversa struttura giuridica; c) Per quanto riguarda l'articolo 4, le ricorrenti rilevano che in Germania l'intermediario (Direkthändler) ha lo status di acquirente-rivenditore anche nel caso in cui l'acciaio passa direttamente dall'acciaieria al consumatore, e non è controllabile al di fuori dall'Alta Autorità. Inoltre, i grandi gruppi siderurgici tedeschi dispongono di società commerciali aventi la figura di «Direkthändler» e quindi di intermediario non controllabile. D'altro canto, le acciaierie francesi non potrebbero, nell'ambito della legislazione nazionale, rendere obbligatorio tale sistema. Per queste ragioni le ricorrenti sostengono che le decisioni criticate fanno loro subire una disparità di trattamento rispetto ai circuiti tedeschi di distribuzione.
paragrafo 5
La convenuta replica che il problema da risolvere è quello della pertinenza dell'assunto delle ricorrenti secondo cui è stato commesso uno sviamento di potere nei loro confronti.
paragrafo 6
Quelle fra le ricorrenti che sono imprese, non hanno dedotto che i loro interessi individuali sono stati lesi direttamente, come esige la giurisprudenza della Corte. Pur lamentando un pregiudizio scaturente dal diverso regime applicato, da un lato, agli agenti e commissionari, e, dall'altro, ai commercianti indipendenti acquirenti-rivenditori, le ricorrenti non riuscirebbero a dimostrare l'immediatezza della lesione dei loro interessi individuali poiché in primo luogo la differenza di regime rilevata ha le sue radici nel Trattato stesso e non nelle decisioni impugnate e, per ammissione delle stesse interessate, qualora sussistesse una lesione, i suoi effetti diverrebbero tangibili nella sfera dei consumatori e non in quella dei produttori. Inoltre, le conseguenze degli atti impugnati, rilevate nella replica, gravano allo stesso modo su tutte le ricorrenti come pure sul complesso dei produttori che non distribuiscono i loro rapporti attraverso i commercianti. Le ricorrenti non dimostrano quindi che vi sia una lesione diretta dei loro interessi individuali.
paragrafo 7
Le associazioni ricorrenti, dal canto loro, fanno valere un semplice interesse all'annullamento di una decisione che pregiudicherebbe per le stesse ragioni il complesso dei loro associati. Esse non dimostrerebbero però che le decisioni sono state adottate onde arrecare nocumento alla siderurgia francese o al fine specifico di pregiudicarla.
paragrafo 8
Riassumendo, la convenuta sostiene che 1 ricorsi sono irricevibili per insufficiente motivazione della domanda; il mezzo di sviamento di potere non sarebbe stato dedotto in modo pertinente, e nemmeno la censura di sviamento di potere «nei riguardi» delle ricorrenti.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità › Ad 3. La censura di grave mancanza di ponderazione equivalente a misconoscimento dello scopo legale

paragrafo 1
La convenuta espone che la gl'ave mancanza di ponderazione lamentata dalle ricorrenti avrebbe le seguenti origini :
paragrafo 2
l'Alta Autorità ha adottato una decisione mentre avrebbe potuto emettere una raccomandazione, presunta discriminazione, incertezze derivanti dalla definizione delle organizzazioni di vendita ai sensi delle decisioni impugnate, incertezze derivanti dall'ambiguità circa le intenzioni dell'Alta Autorità quanto all'applicazione diretta, nei confronti delle organizzazioni di vendita, delle facoltà conferitele dall'articolo 47 del Trattato.
paragrafo 3
a) La convenuta osserva anzitutto che la grave mancanza di ponderazione non può costituire un argomento a sostegno delle due censure di aver adottato una decisione e di aver praticato una discriminazione tra i produttori della Comunità. Le ricorrenti fondano il loro addebito di mancanza di ponderazione proprio su queste due censure; b) Circa la presunta imprecisione della definizione di organizzazione di vendita, la convenuta sostiene che la formulazione usata nelle decisioni impugnate non è equivoca. D'altro canto, ogni norma generale fa sorgere il dubbio negli interessati circa la loro soggezione o meno alla norma stessa, ma tale «incertezza» non può costituire motivo sufficiente per far carico all'Alta Autorità di grave mancanza di ponderazione; c) In merito all'incertezza circa l'applicazione dell'articolo 47 del Trattato, che implicherebbe la possibilità per l'Alta Autorità di rivolgersi direttamente alle organizzazioni di vendita, la convenuta assume che il testo stesso delle decisioni impugnate dà immediata evidenza del fatto che esse non si fondano sull'articolo 47 del Trattato, il quale in questo caso avrebbe dovuto essere citato formalmente e quindi l'incertezza denunciata non è pertinente. Secondo la convenuta, nella giurisprudenza della Corte (sentenza 8-55) si parla di grave mancanza di ponderazione in un caso ove si trattava di valutare degli errori in fatto e di statuire se tali errori fossero così gravi da non potervi trovare una ragionevole giustificazione nell'ipotesi in cui lo scopo legale fosse stato effettivamente perseguito. Quanto alle «incertezze», le ricorrenti non avrebbero dedotto né un errore di apprezzamento, né alcuna contraddizione con gli scopi del Trattato: il loro mezzo non è quindi pertinente.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 1. Primo aspetto dello sviamento di potere: l'Alta Autorità avrebbe adottato una decisione mentre poteva emettere solo una raccomandazione (sviamento di procedura)

paragrafo 1
Le ricorrenti assumono che, a norma dell'articolo 63, n. 2, del Trattato, l'intervento dell'Alta Autorità mediante imposizione di obblighi alle controparti contrattuali dei produttori si limita a due transazioni. Ora, estendendo la sua competenza alle organizzazioni di vendita, senza rinunciare alla giurisdizione sugli altri distributori che finora vi erano soggetti, l'Alta Autorità estende il suo intervento a più di due transazioni. La procedura da seguire a tal fine era però quella della raccomandazione a norma dell'articolo 63, n. 3, e non quella della decisione in virtù del numero 2 dello stesso articolo.
paragrafo 2
La convenuta obietta che l'articolo 63, n. 2, del Trattato non fa menzione di tappe, né del numero delle transazioni.
paragrafo 3
Il produttore ai sensi dell'articolo 80 è direttamente soggetto alla disciplina dell'articolo 60. L'articolo 63, n. 2, riguarda l'estensione degli obblighi di diritto pubblico imposti al produttore; egli è soggetto ad un secondo vincolo di diritto pubblico: quello di dar vita ad un'obbligazione di diritto privato.
paragrafo 4
Quali soggetti sono vincolati da quest'obbligazione di diritto privato? L'articolo 63, n. 2, risponde: tutti coloro che sono vincolati al produttore da un rapporto contrattuale, sia esso di compravendita (acquirenti-rivenditori), ovvero di mandato o di commissione. In altri termini, l'obbligazione si estende a tutti i distributori che possono avere rapporti diretti con i produttori.
paragrafo 5
L'articolo 63, n. 2, concede mezzi d'azione suppletivi, da un lato, nei confronti delle imprese distributrici alle quali non possono imporsi obblighi in virtù dell'articolo 63, n. 2, e, dall'altro, in previsione di altre categorie di provvedimenti nei confronti di qualsiasi distributore, espressamente contemplato o meno dall'articolo 63, n. 2.
paragrafo 6
Le decisioni impugnate sono senz'altro applicabili a una situazione disciplinata dagli articoli 60 e 63, n. 2. Ciò vale sia a proposito degli obblighi incombenti ai produttori, che a proposito della possibilità data al produttore di intervenire direttamente nei confronti dei distributori in questione.
paragrafo 7
La convenuta ne trae la conclusione che, essendosi venuta a trovare in una situazione alla quale era applicabile l'articolo 63, n. 2, essa non ha commesso sviamento di procedura.
paragrafo 8
Le ricorrenti replicano che le decisioni impugnate non possono trovare giustificazione nell'assunto della convenuta circa l'obbligo, imposto ai produttori dall'articolo 63, n. 2, di esigere un'obbligazione di diritto privato da tutti i distributori ch'essi possono raggiungere direttamente.
paragrafo 9
Dette decisioni infatti, inserendo nel circuito di distribuzione le organizzazioni di vendita (assimilate ad una delle sezioni amministrative dell'impresa malgrado la loro autonomia giuridica) rendono responsabili le imprese del comportamento dei distributori, il che sarebbe stato impossibile sotto il regime precedente.
paragrafo 10
Per ottenere tale risultato, l'Alta Autorità è stata indotta a contestare artificiosamente l'effettiva autonomia delle organizzazioni di vendita, trascurando la loro struttura giuridica e ricorrendo all'espediente di una qualifica fondata su criteri di fatto contestati dalle ricorrenti. Questi gravi inconvenienti non si sarebbero mai verificati se l'Alta Autorità si fosse attenuta alla procedura normale, vale a dire alle raccomandazioni contemplate dal numero 3 dell'articolo 63; essa ha invece preferito far ricorso a decisioni.
paragrafo 11
Secondo la convenuta, la censura di sviamento di procedura non è che un'asserzione delle ricorrenti. Queste paiono inoltre criticare sia lo scopo perseguito dall'Alta Autorità, che esse concepiscono come un ampliamento del controllo, sia i mezzi impiegati, vale a dire l'assimilazione delle organizzazioni di vendita agli uffici di distribuzione dei produttori. Le memorie delle ricorrenti non contengono per contro alcun elemento che possa suffragare lo sviamento di procedura per quanto riguarda la disciplina prevista per gli agenti e commissionari, della quale esse pure chiedono l'annullamento.
paragrafo 12
a) Le decisioni impugnate non erano intese a disciplinare il problema generale del controllo e nemmeno potevano esserlo. L'articolo 8, terzo comma, nel nuovo testo della decisione 30-53, stabilisce effettivamente che i produttori sono tenuti a fornire all'Alta Autorità tutte le informazioni sull'attività commerciale degl'intermediari, che sono dipendenti o agenti diretti del produttore, oppure suoi mandatari. Non si tratterebbe però di un obbligo imposto in virtù degli articoli 47 e 86, quarto comma del Trattato, ma di un semplice corollario dell'articolo 63, n. 2 b), il quale sancisce la responsabilità delle imprese per le infrazioni commesse dai loro agenti diretti o dai commissionari che agiscono per loro conto. Gli obblighi previsti dall'articolo 8, terzo comma, della decisione 30-53 (testo attuale) servono semplicemente a consentire di constatare tali infrazioni; si tratta dunque dell'applicazione dell'articolo 63, n. 2 b). Le decisioni impugnate sono quindi indiscutibilmente fondate sugli articoli 60 e 63, n. 2. Esse illustrano «la misura in cui le norme stabilite dall'Alta Autorità in applicazione (dell'articolo 60)» devono essere applicate. La comunicazione di informazioni costituisce un corollario di tali disposizioni nei limiti in cui ne viene fatta richiesta. In ogni caso il controllo diretto è sempre esercitato solo sull'impresa produttrice; per contro, le decisioni impugnate non riguardano il problema del controllo in virtù degli articoli 47 e 86, quarto comma: quindi, l'Alta Autorità doveva procedere, e lo ha fatto adottando decisioni, conformemente all'articolo 63, n. 2. b) L'articolo 1, secondo comma, della decisione 19-63, di cui si richiede l'annullamento, limita ad alcuni casi espressamente previsti l'assimilazione delle organizzazioni di vendita ad un servizio di distribuzione diretta dipendente dal produttore. Tale assimilazione mira al ripristino dell'effettivo stato di fatto e a collocare tutti i produttori in situazioni identiche per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 60. L'assimilazione è fatta in virtù di tale articolo. La decisione impugnata riguarda a tale proposito l'attività di distribuzione dello stesso produttore.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 2. Secondo aspetto dello sviamento di potere: le decisioni impugnate provocherebbero una discriminazione fra produttori della Comunità

paragrafo 1
Le ricorrenti sostengono che l'Alta Autorità ha creato una nuova categoria giuridica — l'organizzazione di vendita — ed ha elaborato il nuovo regime che ad essa corrisponde in modo che il computo delle transazioni si effettui a partire dal produttore, quindi ne rimanga escluso il primo passaggio dal produttore all'organizzazione di vendita, ed inoltre in modo che i provvedimenti previsti in linea di massima per la prima e la seconda transazione si applichino automaticamente — qualora esista una «organizzazione di vendita» — alla seconda e alla terza, rispettivamente.
paragrafo 2
In questo modo l'articolo 2 della decisione 19-63 (articolo 8) costringe «le imprese e le loro organizzazioni di vendita» ad obbligare i loro intermediari ad applicare nelle transazioni da loro stipulate le norme e le condizioni del diritto comunitario; si tratta quindi di un obbligo che grava sul terzo passaggio a partire dal produttore, attraverso un duplice vincolo di diritto privato.
paragrafo 3
Per le ricorrenti, tale estensione degli obblighi, la cui imposizione è consentita dall'articolo 63, sarebbe palesemente contraria al Trattato.
paragrafo 4
Le ricorrenti criticano quindi la definizione dell'organizzazione di vendita quale essa si desume dall'articolo I della decisione 19-63. Tale definizione non determinerebbe in modo preciso e logico i distributori destinatari di tale decisione, i cui effetti si ripercuotono sui susseguenti stadi della distribuzione ingenerando così una grave incertezza nelle imprese interessate.
paragrafo 5
Le ricorrenti osservano che, dall'ultimo considerando del paragrafo 1 della motivazione della decisione 19-63, si desume chiaramente che l'Alta Autorità ha tentato di autoconferirsi una giurisdizione sulle imprese che esulano dalla sua competenza. Il Trattato ha invero previsto l'estensione — mediante un vincolo di diritto privato — del diritto materiale applicabile ad una transazione, ma non a due; esso non stabilisce affatto che in questo modo l'Alta Autorità possa arrogarsi potestà di diritto pubblico nei riguardi delle imprese sulle quali essa non esercita alcuna competenza. L'articolo 2 della decisione 19-53 (articolo 8, n. 3) ha proprio questo scopo. L'Alta Autorità poteva pervenire a tale risultato per diverse vie; in particolare essa poteva chiedere la revisione del Trattato, ma non le era lecito scegliere la via dispotica della decisione.
paragrafo 6
Le ricorrenti concludono che la convenuta ha misconosciuto uno degli scopi fondamentali del Trattato, vale a dire il garantire l'eguaglianza di fronte alla legge (articolo 30, articolo 4 e articolo 5) ; gli obblighi degli interessati variano, infatti, in modo ingiustificabile a seconda che si tratti o meno di soggetti aventi la veste di acquirente propriamente detto.
paragrafo 7
La convenuta ribatte riprendendo gli argomenti già dedotti a proposito della ricevibilità del mezzo (confronta supra, A— Sulla ricevibilità, punto 2).
paragrafo 8
Le ricorrenti replicano che la lamentata discriminazione trae origine dal fatto che le decisioni impugnate, quanto ad obblighi ed a controlli, provocano una disparità tra commercianti ed organizzazioni di vendita, da un lato, e tra commercianti e intermediari, dall'altro.
paragrafo 9
La convenuta oppone che il ragionamento delle ricorrenti si fonda essenzialmente su due idee errate: la prima è che le decisioni impugnate abbiano lo scopo di disciplinare il problema del controllo delle pratiche vietate dall'articolo 60 del Trattato. La seconda consiste nell'impostare un ragionamento come se la situazione particolare dei commercianti fosse conseguenza non del Trattato, ma delle decisioni impugnate.
paragrafo 10
a) Per quanto riguarda i controlli, la disparità di situazione tra i commercianti e quella delle organizzazioni di vendita e dei commissionari deriva dalla situazione particolare in cui i primi si trovano nel sistema del Trattato; b) La differenza di situazione tra organizzazioni di vendita e commercianti si giustifica con la semplice diversità di funzione economica tra queste due forme di distribuzione. Nel primo caso, si tratta dell'attività di distribuzione della stessa impresa; nel secondo, si tratta di acquirenti-rivenditori indipendenti dai produttori ed agenti in proprio. Assimilando alcune organizzazioni di vendita ad una rete di distribuzione dei produttori, l'Alta Autorità ha ripristinato l'assoluta osservanza dell'articolo 60 sopprimendo — com'è suo dovere — la discriminazione tra due categorie di produttori, vale a dire tra quelli che continuano a svolgere tutte le attività del produttore raggruppandole sotto un'unica ragione sociale e quelli che hanno scisso l'attività di distribuzione dall'attività produttiva propriamente detta; c) Il diverso regime cui sono sottoposti i commercianti rispetto ai commissionari trova anch'esso la sua ragion d'essere nella situazione particolare creata per i commercianti dal Trattato di Parigi. Lo sdoppiamento di disciplina, censurato dalle ricorrenti, non è conseguenza delle decisioni impugnate. Ciò che le ricorrenti definiscono «arbitrio contrario alle finalità essenziali del Trattato» deriva direttamente da quest'ultimo.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 3. La censura di grave mancanza di ponderazione equivalente a misconoscimento dello scopo legale

paragrafo 1
Le ricorrenti assumono che, secondo un'espressione usata dalla Corte, l'Alta Autorità ha agito con «grave mancanza di ponderazione, equivalente a misconoscimento dello scopo legale» e ciò sarebbe dimostrato
paragrafo 2
a) Dal fatto che l'Alta Autorità ha adottato una decisione mentre avrebbe dovuto emanare una raccomandazione ; b) Dalle discriminazioni denunciate; c) Dall'incertezza derivante dalla definizione delle organizzazioni di vendita contenuta nelle decisioni impugnate ; d) Da incertezze derivanti dall'ambiguità circa le intenzioni dell'Alta Autorità quanto all'applicazione diretta nei confronti delle organizzazioni di vendita delle facoltà conferitele dall'articolo 47 del Trattato.
paragrafo 3
La convenuta si richiama a quanto detto a proposito della ricevibilità dei ricorsi (vedi supra, A— Sulla ricevibilità, punto 3).

SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento

paragrafo 1
Le memorie sono state depositate nelle forme e nei termini prescritti. Il procedimento si è svolto ritualmente.
paragrafo 2
Con ordinanza 10 marzo 1964, la Corte ha disposto la riunione delle cause 3-64 e 4-64 ai fini del procedimento e della sentenza.
paragrafo 3
Nell'adunanza del 3 novembre 1964, la Corte, su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 4
Nell'udienza del 9 febbraio 1965, le parti hanno svolto le loro difese orali sulla ricevibilità del ricorso.
paragrafo 5
A richiesta della Corte, il 26 febbraio 1965, la convenuta ha prodotto le ordinanze P.R. 58-52, del 28 luglio 1952, relativa agli sconti nel commercio dei laminati, e. P.R. 50-52, del 30 luglio 1952, relativa alla liberalizzazione dei prezzi della ghisa, dei laminati e dei prodotti forgiati dell'industria siderurgica, emanate dal Ministro dell'economia della Repubblica federale di Germania.
paragrafo 6
Le parti hanno presentato le loro osservazioni orali nel merito della controversia, nella seconda udienza, in data 6 maggio 1965.
paragrafo 7
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 1o giugno 1965.

SENTENZA › IN DIRITTO › I — Sulla ricevibilità

paragrafo 1
A norma dell'articolo 33, secondo comma, del Trattato, i ricorsi per l'annullamento di decisioni generali promossi dalle imprese ed associazioni di imprese sono ricevibili solo se il ricorrente denunzia uno sviamento di potere nei suoi confronti.
paragrafo 2
I provvedimenti impugnati sanciscono un principio normativo, determinando le condizioni della sua applicazione, ed enunciano le conseguenze giuridiche che ne derivano; essi sono quindi decisioni generali.
paragrafo 3
La loro natura di decisioni generali non è stata d'altro canto contestata nel corso del giudizio.
paragrafo 4
Quindi, perché i ricorsi siano ricevibili, le ricorrenti devono indicare in modo pertinente i fatti e le circostanze atti a far presumere che l'Alta Autorità ha commesso sviamento di potere, per grave mancanza di previdenza o di ponderazione equivalente a misconoscimento dello scopo legale.
paragrafo 5
Le ricorrenti non hanno soddisfatto questa condizione. La prima censura, vale a dire l'aver adottato una decisione in luogo di una raccomandazione, si risolve in un mezzo d'incompetenza tratto dall'analisi dell'articolo 63 del Trattato.
paragrafo 6
Quand'anche risultasse fondato, esso non consentirebbe di concludere che l'Alta Autorità abbia nella fattispecie perseguito scopi diversi da quelli per i quali le sono state attribuite le facoltà previste dall'articolo 63 del Trattato, commettendo quindi uno sviamento di potere nei confronti delle ricorrenti.
paragrafo 7
Nel secondo mezzo ci si duole che le decisioni generali impugnate abbiano voluto instaurare una disciplina che altera le condizioni normali di concorrenza in quanto sottopone a regimi diversi intermediari aventi identica funzione economica, unicamente in considerazione della loro diversa struttura giuridica. Questo mezzo si risolve in una critica all'Alta Autorità per essersi attenuta a criteri più giuridici che economici; anche se ciò rispondesse a verità, questa sola critica non è sufficiente a fondare un ricorso per sviamento di potere. Quindi, nemmeno la seconda censura è pertinente allo sviamento di potere denunciato.
paragrafo 8
La terza censura, con cui si fa carico all'Alta Autorità di mancanza di ponderazione equivalente a misconoscimento dello scopo legale, si fonda su una critica, particolareggiata delle norme promulgate, e intende dimostrare che detti testi implicano una serie d'incertezze e di ambiguità suscettibili d'inficiare le possibilità di concorrenza delle ricorrenti. La semplice circostanza, però, che un testo possa essere applicato in modo discriminatorio o parziale non è sufficiente a viziarlo, soprattutto in considerazione del fatto che un rimedio contro tale eventualità è costituito dalla vigilanza degli interessati i quali, in virtù dell'articolo 33, sono legittimati ad impugnare gli atti di applicazione che li riguardano, per tutti i motivi previsti da detto articolo.
paragrafo 9
Quindi nemmeno l'ultima censura ha attinenza con lo sviamento di potere.
paragrafo 10
I ricorsi 3 e 4-64 vanno quindi dichiarati irricevibili.

SENTENZA › IN DIRITTO › II — Sulle spese

paragrafo 1
A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Le ricorrenti, essendo rimaste soccombenti, devono sopportare le spese del giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi, visti gli atti di procedura, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le parti nelle loro deduzioni orali, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visti gli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 15, 33, 47, 60, 63, 64, 65, 80, 86, 95 e 96 del Trattato che istituisce la C.E.C.A., visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, visto il Regolamento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, viste le decisioni 30-53, 31-53, 32-53, 1-54, 2-54, 37-54, 32-56, 33-58, 19-63, 20-63 e 21-63 dell'Alta Autorità, LA CORTE respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce : 1o I ricorsi 3-64 e 4-64 sono irricevibili ; 2o Le spese del giudizio sono poste a carico delle ricorrenti.

Firme

Così deciso a Lussemburgo, l'8 luglio 1965. Hammes Donner Lecourt Delvaux Trabucchi Strauß Monaco Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, l'8 luglio 1965. Il Cancelliere A. Van Houtte Il Presidente Ch. L. Hammes

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