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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 70 del 1977

Decisione
decisa il 1977-04-13, depositata il 1977-04-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:70
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 8812

  • Locazione
  • Immobili urbani adibiti ad uso di abitazione
  • D.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 56, e legge 26 novembre 1969, n. 833, art. 1, secondo comma
  • Esclude dalla proroga legale i contratti stipulati in data successiva all'1 dicembre 1969
  • Questione identica ad altra già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, in relazione all'art. 1, comma secondo, l. 26 novembre 1969, n. 833, nella parte in cui esclude dalla proroga legale i contratti di locazione stipulati in data successiva all'1 dicembre 1969, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., atteso che identica questione è stata già dichiarata infondata con sent. n. 4 del 1976 e non sono stati addotti nuovi motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, in relazione all'art. 1, comma secondo, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (contratti di locazione), promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1974 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Raviele Rolando e la Società NOVA, iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975. Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza 12 dicembre 1974 del tribunale di Milano, è stata promossa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 56 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, nella parte in cui - con riferimento all'art. 1, comma secondo, della legge 26 novembre 1969, n. 833 ed alla stregua delle parole "in corso alla data di entrata in vigore della presente legge" - esclude dalla proroga legale fino al 31 dicembre 1973 i contratti di locazione stipulati in data successiva al 1 dicembre 1969.
punto 2
Considerato che identica questione è stata già dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte n. 4 del 1976; che non vengono, ora, addotti argomenti nuovi.
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, e 1, comma secondo, legge 26 novembre 1969, n. 833, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 4 del 1976. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze