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Sez. 6, Sentenza n. 40492 del 03/10/2005 Cc. (dep. 08/11/2005) Rv. 232583 - 01

COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Procedimento - Osservanza delle disposizioni del procedimento in camera di consiglio - Assunzione di informazioni - Possibilità di sentire le parti interessate.
Stato
decisa il 2005-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232583-01

COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Nel procedimento di rimessione davanti alla Corte di cassazione si osservano le disposizioni dell'art. 127 cod. proc. pen., per cui sia le parti interessate che i difensori devono essere avvisati dell'udienza fissata e, inoltre, alle parti deve riconoscersi la facoltà di chiedere di essere sentite ove compaiono, previsione quest'ultima che non si pone in contrasto con gli artt. 613 comma primo e 614 comma secondo cod. proc. pen., secondo cui davanti alla Corte le parti sono rappresentate dai difensori.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 48 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)