Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16898 del 05/07/2013 (Rv. 626976 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - IN GENERE | Impugnazione di rendiconto condominiale - Valore della lite - Criterio determinativo - Entità della spesa contestata - Rilevanza.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - IN GENERE
Ai fini della determinazione della competenza per valore, riguardo all'impugnativa della deliberazione dell'assemblea condominiale di approvazione del rendiconto annuale e di ripartizione dei contributi, seppure l'attore abbia chiesto la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'intera delibera, deducendo l'illegittimità di un obbligo di pagamento a lui imposto, occorre far riferimento soltanto all'entità della spesa specificamente contestata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)