Sez. L, Sentenza n. 24269 del 14/11/2006 (Rv. 592820 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - SENTENZA | Obbligazione solidale dal lato passivo - Effetti - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fattispecie concernente l'estensione del giudicato, nei confronti del fallito tornato "in bonis" , all'assuntore del concordato.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - SENTENZA
In caso di obbligazione solidale dal lato passivo, l'accertamento del debito nei riguardi di uno solo dei condebitori non richiede la necessaria partecipazione al giudizio anche dell'altro e non fa stato nei suoi confronti (principio applicato in fattispecie in cui il lavoratore aveva agito contro l'assuntore del concordato, sul presupposto dell'estensibilità dell'accertamento da lui ottenuto contro il fallito tornato "in bonis", che non aveva partecipato al giudizio conclusosi con la sentenza di condanna ottenuta nei confronti del fallito. La S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la sentenza passata in giudicato nei confronti del fallito tornato "in bonis" non estensibile all'assuntore del concordato che non aveva partecipato al giudizio fallimentare, non costituendo l'accertamento della pretesa contro quest'ultimo giudicato contro l'assuntore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge Falliment. art. 135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)