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Sez. L, Sentenza n. 4292 del 23/07/1982 (Rv. 422271 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422271-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai fini del riconoscimento del diritto alla qualifica superiore del personale dipendente da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, assegnato alle mansioni corrispondenti a siffatta qualifica deve farsi riferimento esclusivo alla disposizione di cui all'art. 18 del regolamento allegato a del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 (che prevede la promozione solo quando tale temporanea assegnazione sia avvenuta con provvedimento del direttore della azienda e si sia protratta per almeno sei mesi), essendo, per la peculiarità del rapporto, inapplicabile la disciplina dell'art. 2103 cod. civ.. (V 1578/81, mass n 412239; (V 6432/80, mass n 410195; (V 151/80, mass n 403542).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)