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Sez. 3 - , Sentenza n. 7353 del 07/03/2022 (Rv. 664474 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Riscossione - Estratto di ruolo - Autonoma impugnabilità rispetto alla cartella di pagamento - Condizioni - Omessa o invalida notifica della cartella - Fondamento - Deduzioni di fatti estintivi del credito - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664474-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione.

Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 206 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)