Sez. L, Sentenza n. 3565 del 28/04/1990 (Rv. 466903 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - OBBLIGO - DEGLI OPERAI, AGENTI ED IMPIEGATI DELLE PROVINCE E DEI COMUNI - INSUSSISTENZA - CONDIZIONE - DIPENDENTI DI UN CONSORZIO COMUNALE - ESTENSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - OBBLIGO - DEGLI OPERAI, AGENTI ED IMPIEGATI DELLE PROVINCE E DEI COMUNI - INSUSSISTENZA - CONDIZIONE - DIPENDENTI DI UN CONSORZIO COMUNALE - ESTENSIONE.*
Il disposto dell'art. 38 n. 2 del R.d. legge 4 ottobre 1935 n. 1827 - secondo cui non sono soggetti all'Assicurazione obbligatoria per Invalidità e vecchiaia gli operai, agenti od impiegati delle province e dei comuni purché ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza - trova applicazione anche per i dipendenti di un consorzio comunale, atteso che la suddetta norma, anche se letteralmente riguarda i soli dipendenti dei comuni (e delle province), è suscettibile di una tale interpretazione estensiva, essendo il rapporto di lavoro dei dipendenti dei consorzi equiparato a quello del personale dei comuni (e delle province). (Conf 3210/87, mass n 455274).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)