REGOLAMENTO (CEE) N. 543/69 DEL CONSIGLIO del 25 marzo 1969 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
Testo in vigore al
Sezione IV. Periodi di guida
Art. 7
1.
La durata di guida continua non deve superare le 4 ore.
Per durata di guida continua si intende anche ogni durata di guida che sia interrotta da pause di durata inferiore a quelle di cui all'articolo 8, paragrafi 1 o 2.
2. La durata complessiva di guida tra due periodi consecutivi di riposo giornaliero, denominata in appresso "durata giornaliera di guida", non deve superare le 8 ore.
3. Per i conducenti di veicoli diversi da quelli di cui all'articolo 6, la durata giornaliera di guida puo essere portata, in deroga alle disposizioni del paragrafo 2, a 9 ore, non più di due volte in una settimana.
4. La durata di guida non deve in nessun caso superare 48 ore in una settimana, o 92 ore durante due settimane consecutive.
Art. 8
1.
Per i conducenti di veicoli di cui all'articolo 6, la guida deve essere interrotta da una pausa di almeno 1 ora, trascorso il primo periodo di 4 ore di guida continua.
Detta pausa puo essere sostituita con due pause di almeno 30 minuti ciascuna, intercalate nella durata giornaliera di guida in modo tale che sia garantita l'osservanza dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma.
2.
Per i conducenti di veicoli diversi da quelli di cui all'articolo 7 la guida dev'essere interrotta, trascorsa la durata di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, da una pausa di almeno 30 minuti consecutivi.
Detta pausa puo essere sostituita da due pause di almeno 20 minuti ciascuna, o da tre pause di almeno 15 minuti ciascuna, che possono essere tutte intercalate nella durata di guida di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, o possono situarsi parte all'interno di detta durata e parte immediatamente dopo.
3. Durante le pause di cui ai paragrafi 1 e 2, il conducente non deve svolgere nessuna delle attività indicate all'articolo 14, paragrafo 2, lettere c) e d).
4. Quando a bordo del veicolo vi sono due conducenti, le prescrizioni dei paragrafi 1 o 2 si considerano soddisfatte se il conducente che beneficia della pausa di guida non svolge nessuna delle attività indicate all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b).
Art. 9
In deroga alle disposizioni dell'articolo 7, fino al 30 settembre 1971, per i conducenti di veicoli diversi da quelli di cui all'articolo 6, valgono le seguenti disposizioni:
a) la durata di guida continua non deve essere superiore a 4 ore e 30 minuti;
b) la durata giornaliera di guida non deve essere superiore a 9 ore;
c) in deroga alle disposizioni di cui alla lettera b), la durata giornaliera di guida puo essere portata a 10 ore, non più di due volte in una settimana;
d) la durata di guida non deve in nessun caso superare 50 ore in una settimana.
Art. 10
Il limite di 92 ore nel corso di due settimane consecutive, previsto all'articolo 7, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 1 * ottobre 1971.
Sezione V. Periodi di riposo
Art. 11
1.
Ogni membro dell'equipaggio addetto ai trasporti di merci deve avere beneficiato di un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive durante il periodo di 24 ore che precede qualsiasi momento in cui egli esercita una delle attivita indicate all'articolo 14, paragrafo 2, lettere c) e d).
Il riposo giornaliero di cui al comma precedente puo essere ridotto, non più di due volte in una settimana, a 9 ore, ove detto periodo di riposo venga trascorso nel luogo di sede dell'equipaggio (luogo di sede del veicolo), oppure, non più di due volte in una settimana, a 8 ore, ove detto periodo di riposo venga trascorso in luogo diverso dal luogo di sede dell'equipaggio (luogo di sede del veicolo).
2.
Ogni membro dell'equipaggio addetto al trasporto di viaggiatori deve aver beneficiaro, durante il periodo di 24 ore che precede qualsiasi momento in cui egli esercita una delle attivita indicate all'articolo 14, paragrafo 2, lettere c) e d),
— di un riposo giornaliero di almeno 10 ore consecutive, senza possibilita di riduzione durante la settimana, o
— di un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive che puo essere ridotto due volte alla settimana a 10 ore consecutive è due volte alla settimana a 9 ore consecutive, a condizione che nell'orario del trasporto sia prevista una pausa di una durata ininterrotta di almeno 4 ore, o siano previste due pause di una durata ininterrotta di almeno 2 ore, e che durante tali pause il membro dell'equipaggio non svolga nossuna delle attivita indicate all'articolo 14, paragrafo 2, lettere c) e d); o qualsiasi altro lavoro a titolo professionale.
Il libretto individuale di controllo di cui all'articolo 14 deve contenere indicazioni che consentano di identificare il regime di riposo giornaliero di cui beneficia in una data settimana il membro di un equipaggio addetto al trasporto di viaggiatori.
3. Quando a bordo del veicolo vi sono due conducenti e il veicolo non è munito di cucceta che consenta ai membri dell'equipaggio che non svolgono un'attivita di coricarvisi comodamente, ogni membro dell'equipaggio deve aver beneficiato di un riposo giornaliero di almeno 10 ore consecutive durante il periodo di 27 ore che precede qualsiasi momento in cui egli svolge una delle attivita indicate all'articolo 14, paragrafo 2, lettere c) e d).
4. Quando a bordo del veicolo vi sono due conducenti e il veicolo e munito di cuccetta che consente ai membri dell'equipaggio che non svolgono un'attivita di coricarvisi comodamente, ciascun membro dell'equipaggio deve aver beneficiato di un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive durante il periodo di 30 ore che precede qualsiasi momento in cui egli svolge una delle attivita indicate all'articolo 14, paragrafo 2, lettere c) e d).
5. Il riposo giornaliero deve essere trascorso fuori dal veicolo. Tuttavia, se il veicolo e munito di cuccetta, esso puo essere trascorso sulla cuccetta stessa, a condizione che il veicolo sia in sosta.
6. Le riduzioni della durata del riposo giornaliero conseguenti all'applicazione delle deroghe previste ai paragrafi 1 e 2, devono essere oggeto di compensazione.
Art. 12
Ogni membro dell'equipaggio deve beneficiare, oltre ai riposi giornalieri di cui all'articolo 11, di un riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive che dovra essere preceduto o seguito immediatamente da un periodo di riposo giornaliero.
Sezione VI. Deroghe
Art. 13
1. Ciascuno Stato membro puo applicare minimi superiori o massimi inferiori a quelli fissati all'articolo 5 e agli articoli da 7 a 12. Tuttavia, ie disposizioni del presente regolamento continuano ad applicarsi ai membri degli equipaggi che effettuino trasporti internazionali su veicoli immatricolati in un altro Stato.
2. Ogni due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presentera al Consiglio una relazione sull'evoluzione della situazione nelle materie disciplinate dal presente regolamento.
Sezione VII. Controllo e sanzioni
Art. 15
1. Ogni impresa esercente un servizio regolare deve stabilire l'orario di servizio e tenere un registro di servizio.
2. Nel registro di servizio debbono risultare, per ciascun membro dell'equipaggio, il nominativo, la data di nascita, la sede, nonche l'orario prestabilito in relazione di gruppi di tempi di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3.
3. Il registro deve contenere tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2 per un periodo minimo comprendente la settimana in corso, la settimana precedente e la settimana successiva.
4. Il registro deve essere firmato dal titolare dell'impresa o da un suo delegato.
5. Ogni membro dell'equipaggio addetto ad un servizio regolare deve essere munito di un estratto del registro di servizio e di una copia dell'orario di servizio.
Art. 16
Entro il 31 dicembre 1969 il Consiglio stabilira, su proposta della Commissione, le caratteristiche tecniche d'un apparecchio meccanico di controllo destinato a sostituire, per quanto possibile, il libretto individuale di controllo di cui all'articolo 14. Il Consiglio stabilira contemporaneamente, su proposta della Commissione, le modalita relative all'omologazione, all'utilizzazione e al controllo di detto apparecchio meccanico. Al tempo stesso, il Consiglio fissera le date a decorrere dalle quali i veicoli che saranno posti in circolazione per la prima volta e i veicoli gia in circolazione, dovranno essere muniti dell'apparrecchio meccanico di controllo di cui sopra.
Art. 17
1. La Commissione trasmette annualmente al Consiglio una relazione generale sull'applicazione del presente regolamento da parte degli Stati membri.
2. Per concentire alla Commissione di redigere la relazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri le trasmettono ogni anno le informazioni necessarie in base ad un resoconto tipo il cui modello sara elaborato dalla Commissione, previa consultazione degli Stati membri.
Art. 18
1.
Gli Stati membri adottano tempestivamente, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie all'esecuzione del presente regolamento.
Tali disposizioni riguardano, tra l'altro, l'organizzazione la procedura e gli strumenti di controllo, nonche le sanzioni applicabili in caso di infrazione.
2. Gli Stati membri si accordano assistenza reciproca ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e del relativo controllo.
3. Quando le autorita competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di una infrazione alle disposizioni del presente regolamento commessa da un membro dell'equipaggio di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, queste possono segnalarla alle autorita dello Stato di immatricolazione del veicolo. Le autorita competenti si comunicano reciprocamente tutte le informazioni in loro possesso sulle sanzioni applicate per tali infrazioni.
ArticBlo 14
1. I membri dell'equipaggio di un veicolo non adibito ad un servizio regolare di trasporto debbono essere muniti di un libretto individuale di controllo, conforme al modello riportato nell'allegato.
2.
I membri dell'equipaggio annotano progressivamente, nei fogli giornalieri del libretto individuale di controllo, i dati relativi ai seguenti gruppi di tempi:
a) nella casella contrassegnata dal simbolo:
b) nella casella contrassegnata dal simbolo:
c) nella casella contrassegnata dal simbolo:
d) nella casella contrassegnata dal simbolo
i periodi di riposo giornaliero; le interruzioni di lavoro non inferiori ai 15 minuti; i periodi di guida;
gli altri tempi di presenza al lavoro.
3.
Ciascuno Stato membro puo prescrivere per i libretti individuali di controllo ivi rilasciati che i gruppi di tempi di cui al paragrafo 2, lettera d), siano annotati distinguendo:
a) nella casella contrassegnata dal simbolo:
— il tempo d'attesa, ossia il periodo durante il quale ai membri dell'equipaggio e richiesta la permanenza sul posto di lavoro soltanto per rispondere ad eventuali chiamate, al fine di iniziare o riprendere una delle attivita di cui al paragrafo 2, lettera c), e al presente paragrafo, lettera b);
— il tempo trascorso a fianco del conducente durante la marcia del veicolo:
— il tempo trascorso in cuccetta durante la marcia del veicolo,
b) nella casella contrassegnata dal simbolo
tutti gli altri tempi di lavoro.
4.
Ciascuno Stato membro puo adottare le misure necessarie per dispensare i membri dell'equipaggio di veicoli ivi immatricolati e che effettuano trasporti all'interno di detto Stato, dall'obbligo di annotare nei fogli quotidiani del libretto individuale di controllo i gruppi di tempi di cui al paragrafo 2 ove detti tempi possano essere convenientemente registrati da un apparecchio di controllo meccanico situato a bordo del veicolo.
I dati cosi registrati devono essere riportati nel rapporto controllo settimanale facente parte del libretto individuale di
5. Qualora i membri dell'equipaggio che sono sottoposti alle disposizioni del paragrafo 4 siano addetti ad un trasporto internazionale, i gruppi di tempi cosi registrati e riguardanti i 7 giorni precedenti devono essere annotati nei fogli giornalleri del libretto individuale di controllo nella misura in cui non siano stati annotati nel raporto settimanale in conformita delle disposizioni del paragrafo 4, secondo comma.
6. I membri dell'equipaggio debbono esibire il libretto individuale di controllo a qualsiasi richiesta degli agenti addetti al controllo.
7. Ogni impressa di trasporto deve tenere un registro dei libretti individuali. In tale registro debbono risultare il nominativo e la firma per ricevuta dei membri dell'equipaggio ai quali il libretto e rilasciato, il numero del libretto stesso, la data di rilascio e la data dell'ultimo foglio giornaliero compilato. Detto registro deve essere esibito a qualsiasi richiesta degli agenti di controllo.
8. L'impresa e tenuta a conservare per almeno un anno i libretti individuali utilizzati.
9. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per il rilascio e il controllo dei libretti.
Sezione VIII. Disposizioni finali
Art. 19
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 * aprile 1969.
2. Il presente regolamento si applica ai trasporti internazionali tra Stati membri a decorrere dal 1 * ottobre 1969.
3. Il presente regolamento si applica a tutti i trasporti contemplati dall'articolo 2 a decorrere dal 1 * ottobre 1970.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addi 25 marzo 1969. Per il Consiglio Il Presidente G. THORN