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Sez. 2, Sentenza n. 3371 del 11/12/1973 (Rv. 367298 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI) DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE - MODALITA.*
Stato
decisa il 1973-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367298-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI) DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE - MODALITA.*

L'approvazione globale delle varie clausole del contratto, predisposte dall'altro contraente, anche se sia circoscritta ad una Sezione del testo del contratto, individuata in funzione dell'argomento trattato anziche della natura vessatoria delle relative prescrizioni, non garantisce che il contraente piu debole - alla cui tutela e preordinata la normativa dell'art 1341, comma secondo, cod civ - si sia effettivamente reso conto della portata della disciplina, predisposta dall'altra parte. La specifica approvazione delle clausole onerose - tra cui rientrano quelle che derogano alla Competenza per territorio - postula non soltanto una sottoscrizione distinta da quella con cui si accetta il contratto nel suo complesso, ma altresi che la relativa dichiarazione di approvazione indichi le relative clausole in modo chiaro e le richiami e le individui singolarmente ed espressamente nel loro contenuto ed oggetto. (V 2186/71, mass n 352964; 1338/71, mass n 351549).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)