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Sez. 3, Sentenza n. 3470 del 22/04/1997 (Rv. 503865 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - FURTO, INCENDIO | Presunzione di responsabilità del conduttore dell'immobile ex art. 1599 cod. civ. - Risarcimento in forma specifica da parte del conduttore - Incidenza sull'obbligo di risarcimento da parte dell'assicuratore - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503865-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - FURTO, INCENDIO

Nell'ipotesi di immobile danneggiato da incendio, l'assicuratore non può evitare il pagamento opponendo all'assicurato (proprietario dell'immobile) l'avvenuto risarcimento in forma specifica da parte del conduttore - presunto responsabile ex art. 1588 cod. civ. - che abbia provveduto alle necessarie riparazioni, non potendo dedurre situazioni giuridiche estranee al rapporto assicurativo, relative a soggetti che non sono parti in causa ed a pretese di rimborso (del conduttore nei confronti del locatore) e di rivalsa (dell'assicuratore nei confronti del responsabile) che sono meramente eventuali e in ogni caso non formano oggetto di giudizio; inoltre, comportando l'art. 1599 cod. civ. solo una presunzione di responsabilità, non potrebbe escludersi il rimborso da parte del locatore delle spese sostenute dal conduttore per ripristinare l'immobile, e, in tal caso, il locatore avrebbe comunque diritto di essere risarcito dal suo assicuratore, atteso che l'esborso troverebbe pur sempre la propria ragione d'essere nel sinistro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 1905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)