Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 554 del 2000
Massime (1)
Massima n. 25951
- Circolazione stradale
- Patente di guida
- Provvedimento prefettizio di revoca della patente per il sottoposto a misura di prevenzione (nella specie, a foglio di via obbligatorio)
- Lamentato eccesso di delega, nonché prospettata irragionevole equiparazione di misure di prevenzione di diversa gravità, con pregiudizio per il diritto al lavoro
- Questione riguardante norme prive di forza di legge, per effetto di intervenuta delegificazione
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo sostituito dal d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 76 e 97 della Costituzione, per l'impossibilità di dare ingresso a questioni di costituzionalità aventi a oggetto atti privi della forza di legge, avendo tali norme - per effetto della <> operata con il citato d.P.R. n. 575, emanato sulla base della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - natura regolamentare. - sulla limitazione della giurisdizione della Corte al caso dell'illegittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, vedi anche sentenza n. 427/2000 e ordinanze nn. 328 e 100/2000. A.G.
Norme impugnate
- d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575
- art. 130, comma 1, lett. b) codice della strada
- art. 120, comma 1, codice della strada.
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo sostituito dal d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1999 dal tribunale amministrativo regionale della Puglia - sezione staccata di Lecce, sul ricorso proposto da Mauro Pezzolla contro il prefetto di Brindisi ed altro, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza del 12 maggio 1999, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia sezione staccata di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo sostituito dal d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli), in riferimento agli artt. 3, 4, 76 e 97 della Costituzione;
che, argomentata la rilevanza della questione rispetto all'oggetto del giudizio principale, concernente la richiesta di annullamento di un provvedimento prefettizio di revoca di una patente di guida, e richiamate le sentenze n. 354 del 1998 e n. 305 del 1996 della Corte costituzionale circa il carattere "stretto" della delega conferita al Governo con la legge 13 giugno 1991, n. 190, quanto alla disciplina della materia, il tribunale rimettente deduce l'incostituzionalità delle norme sopra indicate, sotto il profilo dell'eccesso di delega (art. 76 Cost.), in quanto prescrivono la revoca della patente in caso di sottoposizione a foglio di via obbligatorio a norma dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, trattandosi di previsione del tutto nuova rispetto alla disciplina anteriore e perciò come tale non consentita dalla legge di delegazione, che autorizzava il Governo ad adottare una normativa di mero "riesame" della materia;
che inoltre il rimettente deduce il possibile contrasto delle stesse norme: a) con l'art. 3 della Costituzione, per irragionevole equiparazione, quanto a revoca della patente, del foglio di via ad altre più gravi misure, come la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con effetti sproporzionati rispetto all'obiettivo della prevenzione; b) con l'art. 4 della Costituzione, per le conseguenze che ne derivano sul piano del diritto al lavoro; c) con l'art. 97 della Costituzione, perché la revoca, atto vincolato, è imposta al prefetto quale conseguenza di un atto il foglio di via obbligatorio emanato da altra autorità amministrativa (il questore) e per finalità non coincidenti;
che è intervenuto nel giudizio così promosso il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, richiamando gli atti di intervento depositati in precedenti giudizi promossi con ordinanze di contenuto analogo (r.o. nn. 715, 716 e 717 del 1999), ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.
punto 2
Considerato che il tribunale amministrativo regionale della Puglia - sezione staccata di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale sulle disposizioni degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992 contenente il nuovo codice della strada, come sostituite dal d.P.R. n. 575 del 1994, e che con tale formula deve intendersi che il rimettente abbia sollevato questione di legittimità costituzionale su norme aventi ormai - per effetto della "delegificazione" operata con il citato d.P.R. n. 575, emanato sulla base della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - natura regolamentare;
che, come già rilevato in relazione ad analoga questione sollevata dallo stesso ufficio giudiziario rimettente, una questione così impostata eccede i limiti della giurisdizione di questa Corte, secondo la definizione che ne è data dall'art. 134 della Costituzione, il quale la limita al caso dell'illegittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge (sentenza n. 427 del 2000);
che, pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte circa l'impossibilità di dare ingresso a questioni di costituzionalità aventi a oggetto atti privi della forza di legge (da ultimo, ordinanza n. 328 del 2000, nonché, specificamente in tema di regolamenti di "delegificazione", ordinanza n. 100 del 2000), la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo sostituito dal d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 76 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Puglia sezione staccata di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze