Sez. 3, Sentenza n. 11347 del 16/10/1992 (Rv. 478991 - 01)
Prova civile - Falso civile - Querela di falso - Decisione - In genere | Sentenza di rigetto della querela di falso - Condanna del querelante al pagamento della pena pecuniaria prevista dll'art. 226 cod. proc. civ. - Necessità - Rigetto per insufficienza di prove - Irrilevanza.
Prova civile - Falso civile - Querela di falso - Decisione - In genere
La sentenza che rigetta la querela di falso deve contenere la condanna del querelante al pagamento della pena pecuniaria prevista dall'art. 226 cod. proc. civ., anche quando le ragioni della pronuncia riposino solo sulla carenza di sufficienti prove della falsità, perché la citata norma non distingue, nell'ambito delle sentenze di rigetto, quelle di rigetto per insufficienza di prove (che, del resto, non corrispondono ad una autonoma fattispecie giuridica di diritto processuale) avendo la funzione preventiva, piuttosto che punitiva, di responsabilizzazione fortemente chi possa determinarsi a querelare di falso, onde evitare l'abuso di questo strumento di protezione, che investe atti di fede privilegiata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)