Sez. 2, Sentenza n. 613 del 18/03/1961 (Rv. 882460 - 01)
SUCCESSIONE - LEGITTIMA - RIDUZIONE DELLE DONAZIONI - AZIONE DI RESTITUZIONE VERSO GLI AVENTI CAUSA - ESCUSSIONE DEL DONATARIO - NECESSITÀ LIMITI. SUCCESSIONE - LEGITTIMA - AZIONE DI RIDUZIONE - AZIONE DI RESTITUZIONE CONTRO GLI AVENTI CAUSA - DIFFERENZA - TERZO ACQUIRENTE - PRESENZA NEL GIUDIZIO DI RIDUZIONE - NON NECESSARIA. SUCCESSIONE - LEGITTIMA - RIDUZIONE DELLE DONAZIONI - FRUTTI - DECORRENZA.
SUCCESSIONE - LEGITTIMA - RIDUZIONE DELLE DONAZIONI - AZIONE DI RESTITUZIONE VERSO GLI AVENTI CAUSA - ESCUSSIONE DEL DONATARIO - NECESSITÀ LIMITI. SUCCESSIONE - LEGITTIMA - AZIONE DI RIDUZIONE - AZIONE DI RESTITUZIONE CONTRO GLI AVENTI CAUSA - DIFFERENZA - TERZO ACQUIRENTE - PRESENZA NEL GIUDIZIO DI RIDUZIONE - NON NECESSARIA. SUCCESSIONE - LEGITTIMA - RIDUZIONE DELLE DONAZIONI - FRUTTI - DECORRENZA.
La preventiva esecuzione del donatario, di cui al 1' comma dell'art. 563 cod.civ., postula indispensabilmente la effettiva esistenza di beni nel patrimonio di quest'ultimo, non essendo concettualmente ipotizzabile una escussione del medesimo, come premessa necessaria all'esperimento dell'Azione di restituzione dei confronti degli aventi causa dal donatario, senza quel presupposto. Infatti, non si tratta di una formalità meramente procedurale, ma di un adempimento che, per la finalità ad esso connessa, in tanto è richiesto, in quanto vi sia l'ambito entro cui si possa esplicare, ossia l'oggetto costituito dalla possidenza del donatario, di guisa che essi si deve escludere quando questa manchi del tutto. L'Azione di riduzione, proposta contro il donatario per lesione di legittima, si profila come un'Azione di risoluzione della donazione, per la parte lesiva della quota di spettanza del legittimario, e riveste carattere personale. L'Azione di restituzione, rivolta contro gli acquirenti dei beni donati, riveste carattere reale e costituisce un posterius rispetto alla prima, in quanto presuppone il previo esperimento positivo della Azione di riduzione ed il passaggio in giudicato della pronuncia relativa alla riduzione stessa, la quale fa stato contro il terzo acquirente dei beni donati, per la subordinazione del diritto del medesimo al diritto del donatario, consacrata nell'art. 563 cod.civ., in conformità del principio resoluto iure dantis resolvitu et ius accipientis. Pertanto, nel caso in cui sia esercitata l'Azione di riduzione nei confronti del donatario, che abbia alienato al terzo i beni donati, non occorre la presenza in giudizio del terzo acquirente. I frutti degli immobili, da restituire, a norma dell'art. 563 cod.civ., dagli aventi causa dal donatario, convenuti in giudizio per la restituzione successivamente al passaggio in giudicato della pronuncia relativa alla riduzione della donazione, sono dovuti con decorrenza dal giorno della domanda di riduzione e non da quello della domanda di restituzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 563, Cod. Civ. art. 561
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)