Sez. 2 - , Ordinanza n. 39914 del 14/12/2021 (Rv. 663175 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE | Vendita parziale di immobile indiviso - Validità – Sussistenza - Disposizioni relative alla concessione edilizia ed all'abitabilità dell'immobile da frazionare - Inosservanza - Conseguenze - Invalidità della vendita - Esclusione – Risolubilità del contratto per inadempimento.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE
La vendita parziale di un appartamento non è vietata dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 - che comminano la nullità dei trasferimenti di immobili realizzati in assenza o in totale difformità dalla concessione o licenza edilizia - né dall'art. 222 del r.d. n. 1265 del 1934 - che sanziona l'utilizzazione come alloggio di costruzioni prive della licenza di abitabilità. Il rilascio della concessione edilizia e della nuova licenza di abitabilità, ove necessarie per poter attuare lo scorporo di una parte dell'appartamento, infatti, non incide preventivamente sulla validità della vendita ma, solo successivamente, sulla sua attuazione e, pertanto, potrebbe rappresentare una ragione di risoluzione contrattuale per l'inadempimento delle obbligazioni gravanti sul venditore
(trasmissione del possesso della cosa al compratore ed assicurazione allo stesso della possibilità di servirsi del bene in conformità con la sua destinazione).
Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1489, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 222, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)