Sez. 5, Sentenza n. 128 del 29/01/1969 Ud. (dep. 24/03/1969) Rv. 110759 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE -MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - DIFFERENZE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE -MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - DIFFERENZE.*
Il travisamento di fatto, quale vizio che puo dar luogo all'annullamento della sentenza impugnata, deve risolversi in Mancanza di motivazione o in un vizio logico cosi grave da rendere la motivazione apparente, come quando la ricostruzione dei fatti sia in assoluto contrasto con la realta indiscussa o manifesta del processo, o sia priva di qualsiasi logica giustificazione, si da far ritenere che il giudice ha deciso con assoluta astrazione dalle risultanze processuali, o sia giustificata in modo gravemente contraddittorio, rendendo impossibile il controllo sul modo come il giudice ha esercitato i propri poteri. La contraddittorieta di motivazione - invece - si ha quando le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti non siano conciliabili tra loro o vi sia disarmonia tra la parte motiva e quella dispositiva. (V.109843, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)