Sez. 2, Sentenza n. 203 del 11/01/1966 (Rv. 320397 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONE - NULLITA - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO - MANCANZA - EFFETTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONE - NULLITA - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO - MANCANZA - EFFETTI.*
L'atto di citazione di appello - sottoscritto da procuratore non abilitato al patrocinio nel distretto giudiziario, cui appartiene l'autorita giudiziaria adita per il giudizio - e giuridicamente inesistente e non e, pertanto, suscettibile della sanatoria di cui al II comma dell'articolo 125 cod.proc.civ.ne l'asserzione dell'appellante che l'originale dell'atto di appello sia stato sottoscritto anche da parte di altro procuratore, abilitato al patrocinio dinanzi all'autorita giudiziaria adita, ha Rilevanza ai fini della validita dell'atto di appello, quando tale asserzione non trovi alcuna rispondenza nelle risultanze della copia notificata alla controparte. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)