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Sez. U - , Ordinanza n. 15640 del 22/06/2017 (Rv. 644583 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Appalto pubblico - Aggiudicazione della gara - Successivo annullamento da parte del giudice amministrativo - Controversia risarcitoria - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644583-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni proposta da colui che, avendo ottenuto l'aggiudicazione in una gara per l'affidamento di un appalto pubblico, successivamente annullata dal giudice amministrativo perché illegittima, deduca la lesione dell'affidamento ingenerato dal provvedimento di aggiudicazione apparentemente legittimo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendo chiesto in giudizio l'accertamento della illegittimità dell'aggiudicazione e, quindi, non rimproverandosi alla P.A. l'esercizio illegittimo di un potere consumato nei suoi confronti, ma la colpa consistita nell'averlo indotto a sostenere spese nel ragionevole convincimento della prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del termine previsto dal contratto stipulato a seguito della gara.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)