Albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari
Testo in vigore al
Art. 4
1. L'iscrizione negli Albi nazionali e' soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 20.000.
Art. 5
1. Gli aspiranti all'iscrizione negli Albi nazionali debbono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere iscritti, per coloro la cui iscrizione e' obbligatoria a norma delle vigenti leggi, alla Camera di commercio, industria e agricoltura della circoscrizione ove essi hanno la loro residenza ovvero la loro azienda ha l'unica sede o la sede principale;
2) non essere stati dichiarati falliti nel quinquennio anteriore alla domanda di iscrizione.
Coloro che hanno subito dichiarazioni di fallimento antecedentemente al quinquennio, debbono dimostrare di essere stati successivamente riabilitati;3) non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per un delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, ovvero condanna che importi l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni;
4) non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per alcuno dei reati previsti dagli articoli 444, 513, 515, 516 e 517 del Codice penale;
5) non essere stati sottoposti a misura di sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata, ovvero a una delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
6) disporre di adeguata ed efficiente organizzazione commerciali e tecnica, con la relativa attrezzatura e sufficienti mezzi finanziari, e dare inoltre affidamento di capacita' professionale e di correttezza commerciale per proficuamente operare sui mercati esteri nel proprio settore di attivita'.
2. Nel caso di iscrizione di persone giuridiche i requisiti di cui ai nn. 2) e 3) del precedente comma debbono essere posseduti dai loro rappresentanti legali.
Art. 6
1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura e' istituita una Commissione per l'istruttoria delle domande di iscrizione negli Albi nazionali, nonche' per esprimere parere in ordine alle richieste di rappresentanza delle case di spedizione di cui al precedente articolo 3, composta dal presidente della Camera stessa, che la presiede, e da quattro rappresentanti delle associazioni piu' rappresentative delle categorie dei produttori e dei commercianti dei prodotti ortoflorofrutticoli, designati dalle associazioni stesse.
2. La Commissione e' costituita con decreto del prefetto, ovvero, per le regioni autonome, con decreto del Commissario del Governo.
3. I membri della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Art. 7
1. Presso l'Istituto nazionale per il commercio estero e' Istituita una Commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.
2. La Commissione, divisa in due sezioni, rispettivamente per la tenuta dell'Albo nazionale degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari e per la tenuta dell'Albo nazionale degli esportatori di fiori e di piante ornamentali, e' presieduta dal direttore generale dell'Istituto nazionale per Il commercio estero.
3. Essa e' composta da:
1) due rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero;
2) un rappresentante del Ministero delle finanze;
3) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
4) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.
4. Fanno parte altresi' della Commissione, per ciascuna delle due sezioni, due rappresentanti delle associazioni piu' rappresentative delle categorie della produzione e due rappresentanti delle associazioni piu' rappresentative delle categorie del commercio, scelti tra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali nazionali.
5. In caso di assenza o di impedimento, il presidente e gli altri componenti sono sostituiti da membri supplenti, designati dai rispettivi Ministeri, Enti e associazioni di categoria.
6. I membri della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Art. 8
1. Spetta a ciascuna sezione della Commissione, nella rispettiva competenza:
1) deliberare sulla domanda di iscrizione negli Albi;
2) provvedere alla revisione triennale degli Albi, deliberando l'eventuale cancellazione in caso di mancato esercizio di attivita' nel triennio stesso;
3) applicare le sanzioni di cui all'articolo 11.
2. Contro le deliberazioni della Commissione e' ammesso Il ricorso al Comitato di cui al successivo articolo 9.
3. Il ricorso ha effetto sospensivo solo nei confronti delle deliberazioni relative alla cancellazione dagli Albi ed alla applicazione delle sanzioni.
Art. 9
1. Presso il Ministero del commercio con l'estero e' istituito un Comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della Commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.
2. Il Comitato e' composto di:
1) un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a consigliere, che lo presiede;
2) un direttore generale del Ministero del commercio con l'estero;
3) un direttore generale del Ministero delle finanze;
4) un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
5) un direttore generale del Ministero dell'industria e del commercio.
3. Fanno parte altresi' del Comitato due rappresentanti delle associazioni piu' rappresentative delle categorie della produzione e due rappresentanti delle associazioni piu' rappresentative delle categorie del commercio scelti fra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali nazionali.
4. In caso di assenza o di impedimento, i componenti sono sostituiti da membri supplenti, designati dai rispettivi Ministeri, Enti e associazioni di categoria.
5. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Art. 10
1. La Commissione e il Comitato di cui agli articoli 7 e 9 sono costituiti con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 11
1. La Commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli puo' infliggere agli iscritti negli Albi, che contravvengano, o tentino di contravvenire, alle norme concernenti le esportazioni ortoflorofrutticole ed agrumarie o che arrechino pregiudizio agli interessi economici nazionali: la censura; la pena pecuniaria fino a lire 400 mila, da versarsi allo Istituto nazionale per il commercio con l'estero; la sospensione dell'iscrizione nell'Albo per la durata non superiore a sei mesi; la radiazione dall'Albo.
2. I proventi delle pene pecuniarie di cui al comma precedente saranno destinati in aumento alle somme previste per le spese generali dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero in relazione alle maggiori esigenze di servizio connesse alla tenuta degli Albi.
3. L'eventuale nuova iscrizione negli Albi nazionali puo' essere consentita, a coloro che siano stati radiati dagli Albi stessi ai sensi del precedente comma, non prima che sia decorso un biennio dalla data dell'avvenuta radiazione.
Art. 12
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, coloro che sono attualmente iscritti negli Albi provinciali a norma della legge 31 dicembre 1931, n. 1806, devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria e agricoltura, nel cui Albo sono iscritti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Coloro che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 5, intendono iniziare l'attivita' di esportatore dei prodotti di cui al primo comma dell'articolo 2, devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria e agricoltura della circoscrizione nella quali hanno la loro residenza ovvero la loro azienda ha l'unica sede o la sede principale.
3. Tali domande, devono essere esaminate ai sensi dello articolo 6 della presente legge, e trasmesse, entro novanta giorni, all'Istituto nazionale per il commercio estero per la iscrizione negli Albi nazionali ai sensi dell'articolo 8.
4. L'istituto nazionale per il commercio estero delibera sulla iscrizione negli Albi nazionali entro il termine di un anno per le domande di cui al primo comma del presente articolo, e di novanta giorni per le domande di cui al secondo comma.1
5. Trascorsi tali termini, la domanda non respinta s'intende accolta.
Art. 13
1. Gli Albi nazionali Istituiti a norma della presente legge sono costituiti non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e saranno pubblicati nel Bollettino di informazioni per il commercio con l'estero edito dall'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.
2. Gli Albi provinciali sono soppressi allo scadere del diciottesimo mese dall'entrata in vigore della presente legge.1
Art. 14
1. Le ferrovie, ed in genere qualsiasi vettore, possono effettuare il trasporto per l'estero dei prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari soltanto per conto degli esportatori iscritti negli Albi previsti dalla presente legge, nonche' degli spedizionieri autorizzati ai sensi del precedente articolo 3, od anche degli esportatori occasionali che abbiano ottenuta la prescritta attestazione.
Art. 15
1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge 31 dicembre 1931, n. 1806, e la legge 24 giugno 1942, n. 896, nonche' il regio decreto 16 giugno 1932, n. 697.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1966
SARAGAT
MORO - MATTARELLA - REALE - COLOMBO - TREMELLONI
- LAMI STARNUTI -
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE