Sez. 3, Sentenza n. 5465 del 05/02/1980 Ud. (dep. 29/04/1980) Rv. 145142 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - TRASPORTO SENZA CERTIFICATO DI PROVENIENZA - REATO FORMALE - GIUDICE CHE ESCLUDA CHE DERIVI UN DANNO - ERRONEITA DELLA PRONUNCIA.*
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - TRASPORTO SENZA CERTIFICATO DI PROVENIENZA - REATO FORMALE - GIUDICE CHE ESCLUDA CHE DERIVI UN DANNO - ERRONEITA DELLA PRONUNCIA.*
E erronea la pronuncia del giudice penale che, avendo affermato la responsabilita penale per il reato di trasporto di oli minerali senza certificato di provenienza o, con certificato irregolare, escluda senz'altro che dall'accertamento di tale reato (trattandosi non di delitto di danno, ma di delitto formale attinente alla circolazione del prodotto senza il certificato) derivi il riconoscimento del diritto dell'amministrazione finanziaria al risarcimento del danno come effetto del non avvenuto pagamento della imposta di fabbricazione. Infatti, di regola, ancorche il reato prescinda dal pagamento dell'imposta, la Mancanza o la irregolarita del certificato fa presumere l'omesso pagamento dell'imposta, giacche normalmente il prodotto viene trasportato abusivamente appunto allo scopo di frodare l'imposta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)