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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 240 del 1992

Decisione
decisa il 1992-05-18, depositata il 1992-05-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:240
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 18356

  • Reati e pene
  • Emissione di assegni a vuoto
  • Nuova disciplina sanzionatoria
  • Non procedibilità dell'azione penale in caso di pagamento degli assegni ed accessori nel termine di sessanta giorni dalla presentazione del titolo
  • Lamentata impossibilità per l'imprenditore sottoposto ad amministrazione controllata e per il fallito di usufruire del beneficio per non esser loro consentito di provvedere al pagamento durante la procedura
  • Questione relativa a norma non applicabile, in quanto non retroattiva, nel giudizio 'a quo'
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto vertente su norma applicabile solo ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge, mentre nel caso oggetto del giudizio 'a quo' la emissione di assegni a vuoto contestata al fallito è precedente a tale data. - S. n. 32/1992 e ord. n. 172/1992.

Norme impugnate

  • art. 8 legge 15 dicembre 1990, n. 386

Parametri

Massima n. 18357

  • Reati e pene
  • Emissione di assegni a vuoto
  • Nuova disciplina sanzionatoria
  • Disposizioni transitorie
  • Non procedibilità dell'azione penale per i fatti commessi prima della legge n. 386 del 1990, in caso di pagamento degli assegni ed accessori nel termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore
  • Lamentata impossibilità per l'imprenditore sottoposto ad amministrazione controllata e per il fallito di usufruire del beneficio non essendo loro consentito di provvedere al pagamento durante la procedura
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione perché proposta negli stessi termini di altra già dichiarata inammissibile per essersi richiesto alla Corte un non consentito intervento additivo, a nulla rilevando l'indicazione da parte del giudice rimettente dell'ulteriore parametro costituito dall'art. 24, secondo comma, Cost.. - S. n. 32/1992 e ord. n. 172/1992.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 8 e 11 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 ("Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari") promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 17 luglio 1991 dal Pretore di Pescara nel procedimento penale a carico di Dragani Antonio iscritta al n. 725 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale dell'anno 1992; 2) ordinanza emessa il 7 novembre 1991 dal Pretore di Tortona nel procedimento penale a carico di Gatti Mario iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Renato Granata;
punto 1
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Dragani Antonio imputato del reato di emissione di assegni bancari senza copertura, il Pretore di Pescara con ordinanza del 17 luglio 1991 ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 11, della legge 15 dicembre 1990 n. 386 sulla nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, nella parte in cui fanno conseguire l'effetto della procedibilità dell'azione penale per mancato pagamento delle somme previste dall'art. 4 della legge medesima, allorquando imputato è un imprenditore sottoposto, durante il decorso dei termini di cui all'art. 11 cit., a procedura di amministrazione controllata; che ad avviso del giudice rimettente sussisterebbe una disparità di trattamento (art. 3 Cost.) ed una limitazione del diritto di difesa (art. 27 - ma, rectius, 24 - secondo comma, Cost.) in danno dell'imputato ammesso all'amministrazione controllata, rispetto a quello che a tale procedura non sia assoggettato, per il fatto che nei suoi confronti l'azione penale è procedibile nonostante egli si sia venuto a trovare nella particolare situazione giuridica che non gli consente di effettuare i pagamenti delle somme previste dal cit. art. 4; che nel corso del giudizio di opposizione a decreto penale di condanna di Gatti Mario per l'emissione di assegni bancari senza copertura, il Pretore di Tortona con ordinanza del 7 novembre 1991 ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990 n.386 sulla nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari nella parte in cui non esclude la procedibilità nei confronti dell'imputato che, successivamente alla commissione del reato di emissione di assegno bancario senza provvista, sia stato dichiarato fallito venendo così a trovarsi nell'impossibilità di provvedere al pagamento della somma portata dall'assegno, degli interessi, della penale e delle spese; che ad avviso del giudice rimettente sussisterebbero violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e disparità di trattamento (art. 3 Cost.) in danno del fallito per il fatto che nei suoi confronti si deve procedere nonostante quest'ultimo si sia venuto a trovare nella particolare situazione giuridica che non gli consente di disporre del suo patrimonio; che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato eccependo preliminarmente l'inammissibilità della questione di costituzionalità (perché viene richiesto alla Corte un intervento addittivo in una materia che vede come possibili varie soluzioni) e sostenendo nel merito l'infondatezza della questione atteso che la condizione di fallito rientra nel novero degli status riconducibili al fatto dell'interessato e non a situazioni di caso fortuito o di forza maggiore;
punto 2
Considerato che i giudizi possono essere riuniti per identità di contenuto; che la censura di incostituzionalità sollevata con l'ordinanza del pretore di Pescara, nella parte in cui si riferisce all'art. 8 della citata legge n. 386 del 1991, è manifestamente inammissibile perché tale disposizione (che contiene la disciplina a regime della condizione di procedibilità dell'azione penale in caso di emissione di assegno senza provvista) trova applicazione soltanto ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge medesima, mentre dall'ordinanza risulta trattarsi di reato commesso prima di tale data; che parimenti la medesima censura, riferita all'art. 11 della legge stessa (che detta disposizioni transitorie per i reati di emissione di assegno senza provvista commessi prima della sua entrata in vigore), è manifestamente inammissibile avendo già questa Corte ritenuto prima inammissibile (con sentenza n. 32 del 1992) e poi manifestamente inammissibile (con ordinanza n. 172 del 1992) analoga questione di costituzionalità relativamente alla posizione dell'imputato fallito, alla quale è del tutto assimilabile, al fine che interessa, la posizione dell'imputato assoggettato alla procedura concorsuale dell'amministrazione controllata; né l'indicazione da parte del giudice rimettente dell'ulteriore parametro costituito dall'art. 24, secondo comma, Cost. introduce nuovi e diversi profili di valutazione; che per la medesima ragione è altresì inammissibile la questione di costituzionalità sollevata dal pretore di Tortona; che pertanto entrambe le questioni sono manifestamente inammissibili;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni di costituzionalità degli artt. 8 e 11, primo comma, della legge 15 dicembre 1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevate dal pretore di Pescara e dal pretore di Tortona con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992. Il cancelliere: DI PAOLA

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