Sez. 2, Sentenza n. 28037 del 21/12/2011 (Rv. 620364 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Trasferimento delle funzioni degli U.P.I.C.A. alle Camere di Commercio ai sensi del d.lgs. n. 112 del 1998 - Potere di accertamento, contestazione e irrogazione delle sanzioni - Inclusione - Fondamento - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, debbono ritenersi trasferite alle Camere di Commercio tutte le funzioni di accertamento, di contestazione e di irrogazione di sanzioni prima svolte dagli Uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato (U.P.I.C.A.), in ragione del combinato disposto degli artt. 20, 42 e 1, comma 4, del d.lgs. 31 agosto 1998, n. 112, i quali prevedono, rispettivamente, l'attribuzione alle Camere di Commercio delle funzioni esercitate dagli U.P.I.C.A., l'abrogazione delle norme ivi elencate "nella parte in cui individuano l'Ufficio provinciale per l'industria, il commercio e l'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie" e il divieto di interpretare "le norme del presente d.lgs. ... nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti, trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo". (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva annullato l'ordinanza ingiunzione al pagamento di sanzione pecuniaria per l'omesso deposito nel termine di 30 giorni della domanda di iscrizione della cessazione dalla carica di amministratori di società ai sensi dell'art. 2385 cod. civ., ritenendo che competente all'irrogazione della sanzione fosse l'Ufficio Territoriale del Governo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/08/1998 num. 112 art. 1, Decreto Legisl. 31/08/1998 num. 112 art. 20, Decreto Legisl. 31/08/1998 num. 112 art. 42, Cod. Civ. art. 2385, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)