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Sez. 2, Sentenza n. 9451 del 26/06/1973 Ud. (dep. 20/12/1973) Rv. 125804 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - PRESUPPOSTO ESSENZIALE PER LA RINNOVAZIONE - DINIEGO - MOTIVAZIONE IMPLICITA - LEGITTIMITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/125804-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - PRESUPPOSTO ESSENZIALE PER LA RINNOVAZIONE - DINIEGO - MOTIVAZIONE IMPLICITA - LEGITTIMITA - LIMITI.*

Il presupposto essenziale al quale l'art 520 cod proc pen subordina l'Esercizio, da parte del giudice d'appello, della facolta discrezionale di disporre la rinnovazione del dibattimento, e che il detto giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli Atti. Pertanto, il diniego della rinnovazione del dibattimento deve ritenersi motivato in modo implicito qualora dal tenore della sentenza di appello si desumano chiaramente l'inutilita delle nuove indagini richieste e l'inesistenza del suddetto presupposto richiesto dalla legge per la rinnovazione del dibattimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)