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Sez. L, Sentenza n. 6619 del 30/07/1987 (Rv. 454848 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - CESSAZIONE DI OGNI ATTIVITÀ DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - RILEVANZA - INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - DIRITTO DEL LAVORATORE - INTEGRAZIONI SALARIALI RICEVUTE DA QUESTO ULTIMO NEL PERIODO ANTERIORE AL LICENZIAMENTO - EQUIPARABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454848-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - CESSAZIONE DI OGNI ATTIVITÀ DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - RILEVANZA - INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - DIRITTO DEL LAVORATORE - INTEGRAZIONI SALARIALI RICEVUTE DA QUESTO ULTIMO NEL PERIODO ANTERIORE AL LICENZIAMENTO - EQUIPARABILITÀ - ESCLUSIONE.*

La cessazione di ogni attività da parte del datore di lavoro costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento, e quindi di Estinzione del rapporto di lavoro, fermo, peraltro, il diritto dei lavoratori, che non abbiano potuto fruire del preavviso "lavorato", all'indennità sostitutiva ex art. 2118 cod. civ., alla quale non può essere equiparata l'integrazione salariale percepita dagli stessi lavoratori nel periodo anteriore al loro licenziamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)