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Sez. 2, Ordinanza n. 1698 del 16/01/2024 (Rv. 669978-01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Sanzioni irrogate dal MEF - Disciplina di cui al d.lgs. n. 90 del 2017 – Applicazione retroattiva della lex mitior – Fondamento – Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669978-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per illeciti trasferimenti di denaro contante commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.90 del 2017, se ancora sub iudice, si applica la disciplina più favorevole (lex mitior), ex art. 69 del d.lgs. n. 231 del 2007, come introdotto dal d.lgs. n. 90 del 2017, spettando al giudice verificare in concreto (avuto riguardo alle connotazioni oggettive e soggettive del fatto contestato) se il sopravvenuto trattamento sanzionatorio si renda, in quanto di maggior favore, applicabile al fatto pregresso. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, che aveva applicato la disciplina vigente all'epoca della commessa violazione, di cui al d.l. n. 143 del 1991 ed al D.Lgs n.231 del 2007, affinché fosse rideterminata la misura della sanzione alla luce dei nuovi parametri introdotti nel 2017, in ragione della non particolare gravità della violazione ritenuta dallo stesso giudice di merito).

Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 1 com. 1, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 63 com. 1, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 67, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 69 com. 1, Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 90 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)