Sez. 6, Sentenza n. 2266 del 13/01/2000 Ud. (dep. 24/02/2000) Rv. 215642 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE | Procedimento di conversione del pignoramento - Falsificazione materiale di ricevuta di pagamento della somma determinata dal giudice ai fini di ottenere lo svincolo dei beni - Deposito della ricevuta in cancelleria - Reato tentato - Esclusione - Reato consumato - Sussistenza - Ragioni.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE
Integra gli estremi del reato consumato di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen. il comportamento dell'agente che nella procedura di conversione del pignoramento, ottenuto il provvedimento di conversione con l'obbligo di versare la somma residua fissata dal giudice, paghi un importo inferiore a quello determinato e depositi in cancelleria la ricevuta falsificata, dalla quale figuri il pagamento della intera somma prestabilita, così cercando di svincolare i beni pignorati. Poiché il fatto tipico previsto dalla norma consiste nel compimento di atti simulati o fraudolenti, o altri fatti fraudolenti, con il comportamento posto in essere non si tenta solo di compiere una frode, che risulta perfettamente realizzata perché l'apparente pagamento della somma costituisce un fatto fraudolento.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 388 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)