Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
Testo in vigore al
Art. 198 Arrotondamento
1. L'importo annuo della pensione o dell'assegno rinnovabile e' arrotondato, per eccesso, a lire cinquecento.2
2. Per l'arrotondamento dell'importo netto mensile delle suddette competenze, si applicano le norme generali sulle competenze spettanti ai dipendenti statali.
Art. 199 Nomina del rappresentante
1. I titolari di pensione o di assegno rinnovabile possono nominare mediante mandato speciale con firma autenticata anche in via amministrativa, da prodursi alla competente direzione provinciale del tesoro, un proprio rappresentante per la riscossione continuativa del trattamento loro spettante.
Art. 200 Documenti validi per la riscossione
1. La tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attivita' di servizio ed in quiescenza ed ai loro familiari e' documento valido anche ai fini della riscossione dei titoli di spesa dello Stato emessi per il pagamento delle pensioni e degli assegni, senza limiti di importo.
2. Le amministrazioni competenti al rilascio o le direzioni provinciali del tesoro appongono sulla tessera di riconoscimento apposita annotazione con l'indicazione del numero d'iscrizione della relativa partita di pensione o di assegno.
3. A coloro che sono sprovvisti della tessera di cui sopra viene rilasciato apposito documento da valere per la riscossione.
4. Continuano ad avere validita', ai fini della riscossione, i certificati di iscrizione rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico.
Art. 201 Pagamento dei ratei insoluti
1. In caso di decesso del titolare di pensione o di assegno rinnovabile, il rateo di pensione o assegno, lasciato insoluto, spetta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli.
2. Qualora non esistano i soggetti indicati nel comma precedente, il rateo e' devoluto a favore degli eredi del dipendente secondo le norme di legge in materia di successione.
3. La riscossione del rateo puo' essere delegata ad uno degli aventi diritto mediante scrittura privata con firma autenticata anche in via amministrativa.
Art. 202 Adeguamento delle norme sui pagamenti e sulla imputazione delle spese per pensioni
1. Il Ministro per il tesoro, con decreto da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti, potra' emanare disposizioni sui servizi concernenti il pagamento delle pensioni in relazione all'aggiornamento delle tecniche meccanografiche ed elettroniche.
2. Le pensioni ordinarie e gli assegni temporanei e rinnovabili dei dipendenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato e dei loro congiunti, pagabili a mezzo di ruoli di spesa fissa, con esclusione dei trattamenti di quiescenza gravanti sui bilanci di amministrazioni ed Aziende autonome, sono imputati ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
3. L'esercizio finanziario di decorrenza e le modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma precedente saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro. Restano ferme le attribuzioni delle competenti amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di liquidazione e di ordinazione di pagamento delle pensioni nonche' quelle dei rispettivi organi di controllo centrali e periferici.
Titolo IV. Revoca e modifica del provvedimento
Art. 203 Competenza
1. Il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza puo' essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso, secondo le norme contenute negli articoli seguenti.
Art. 204 Motivi
1. La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente puo' aver luogo quando:
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;
b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennita' o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennita';
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del provvedimento;
d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.
Art. 205 Iniziativa e termini
1. La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato.
2. Nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il provvedimento e' revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso; nei casi di cui alle lettere c) e d) di detto articolo il termine e' di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsita' dei documenti.
3. La domanda dell'interessato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dal comma precedente; nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il termine decorre dalla data in cui il provvedimento e' stato comunicato all'interessato.
Art. 206 Effetti
1. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennita', risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato.15
2. Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo puo' essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave.
Art. 207 Revoca o modifica su domanda nuova
1. Fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, il provvedimento puo' essere sempre revocato o modificato quando l'interessato presenti una domanda nuova che incida su materia che non abbia formato oggetto del precedente provvedimento.
Art. 208 Perdita del diritto alla pensione di riversibilita'
1. Nel caso in cui il titolare di pensione di riversibilita' o di assegno alimentare, in adempimento dell'obbligo stabilito dall'ultimo comma dell'art. 86, comunichi alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno, la stessa direzione provinciale sospende i pagamenti e, ove abbia emesso il provvedimento di liquidazione, lo revoca.
2. Se il provvedimento di liquidazione sia stato emesso da altro ufficio, la direzione provinciale del tesoro, sospesi i pagamenti, trasmette la comunicazione dell'interessato all'ufficio liquidatore, che procede alla revoca
3. Nel caso in cui, pur non essendo pervenuta comunicazione da parte dell'interessato, risulti alla competente direzione provinciale del tesoro che le condizioni richieste per il diritto alla pensione o all'assegno siano cessate, la direzione provinciale stessa comunica allo interessato, in via amministrativa, gli elementi in suo possesso, per le eventuali deduzioni da presentarsi entro trenta giorni.
4. Scaduto detto termine senza che l'interessato abbia prodotto deduzioni, si procede a norma di quanto disposto dal primo e dal secondo comma.
5. Qualora l'interessato abbia prodotto le proprie deduzioni, provvede in merito la direzione provinciale de tesoro ovvero l'ufficio liquidatore, ai sensi dei commi precedenti.
Parte terza. Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Titolo I. Fondo pensioni
Art. 209 Disposizioni di carattere generale
1. Per i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per i loro familiari il trattamento di quiescenza e' erogato a carico del Fondo pensioni istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418.
2. Al fondo pensioni sono iscritti obbligatoriamente i dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonche' quelli non di ruolo assunti in servizio per un periodo non inferiore a un anno.
3. Per il personale inquadrato nei ruoli ferroviari per effetto di disposizioni legislative, continuano ad applicarsi, per quanto riguarda l'iscrizione al Fondo pensioni, le rispettive norme di inquadramento.
4. Il Fondo pensioni e' dotato di un patrimonio costituito:
1) con le somme rappresentanti, al 31 dicembre 1908, i patrimoni della Cassa pensioni del consorzio di mutuo soccorso e dell'istituto di previdenza di cui alla legge 24 marzo 1907, n. 132;
2) con gli avanzi di gestione del Fondo stesso;
3) con altre entrate per titoli diversi.
5. Il patrimonio di cui sopra e' custodito e amministrato gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti e le relative somme possono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in mutui al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e negli altri modi stabiliti dalla legge.
6. Sulle somme investite in mutui al personale ferroviario viene corrisposto, a carico della "gestione dei mutui al personale" del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, l'interesse annuo del cinque per cento.
7. Alle spese del Fondo pensioni si provvede con le entrate dello stesso Fondo e con un contributo dello Stato.
8. Le spese, le entrate e il contributo di cui sopra sono evidenziati in apposito paragrafo del titolo "gestioni speciali ed autonome" del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Art. 210 Spese ed entrate del Fondo
1. Le spese a carico del Fondo pensioni sono costituite:
a) dalle pensioni da corrispondersi agli aventi diritto;
b) dalle indennita' una tantum da corrispondersi in luogo di pensione e dai trattamenti similari;
c) dai contributi per l'assistenza sanitaria a favore dei pensionati, da corrispondersi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.
2. Le entrate del Fondo pensioni sono costituite:
a) dalle ritenute ordinarie e straordinarie a carico degli iscritti, previste dal successivo art. 211;
b) da un contributo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, da stanziare nelle spese correnti del bilancio della stessa azienda, in ragione di cinque volte e mezzo l'ammontare delle ritenute ordinarie e straordinarie a carico negli iscritti;
c) dalle quote di trattamento liquidate a favore del Fondo pensioni dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara in applicazione della legge 27 luglio 1967, n. 658;
d) dagli interessi sul patrimonio di cui al precedente articolo e da ogni altro eventuale provento di competenza del Fondo pensioni.
3. Lo Stato partecipa alla copertura delle spese del Fondo pensioni indicate nel primo comma del presente articolo con un contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza tra le stesse spese e le entrate del Fondo. Tale contributo e' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, correlativamente, nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in apposito capitolo della gestione del Fondo pensioni; esso viene corrisposto all'Azienda suddetta in rate mensili.
Art. 211 Ritenute a carico degli iscritti
1. Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alle seguenti ritenute:
a) Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alla ritenuta ordinaria del 7 per cento ...:
1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilita';
2) dell'indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
3) dell'indennita' pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;
4) dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilita'.
In caso di riduzione dello stipendio la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio intero.2131931
b) straordinaria:
1) del decimo sull'80 per cento dello stipendio annuo assegnato all'atto dell'assunzione, pagabile in una sola volta ovvero in ventiquattro rate mensili consecutive senza interessi. Fatta eccezione per i dipendenti inquadrati in ruolo in applicazione della legge 7 ottobre 1969, n. 747, detta ritenuta, nei confronti degli altri dipendenti che hanno compiuto trenta anni di eta', viene aumentata di un centesimo per ogni anno compiuto oltre il trentesimo;
2) del quindicesimo di ogni aumento di stipendio o assegno utile a pensione, da ritenersi nel primo mese nel quale incomincia il godimento. In detto mese la ritenuta ordinaria continua ad essere commisurata alla precedente retribuzione.
Titolo II. Servizi computabili
Art. 212 Servizi resi alle ferrovie dello Stato con iscrizione al Fondo pensioni
1. Tutti i servizi prestati alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con iscrizione al relativo Fondo pensioni si computano ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo medesimo, salve le disposizioni contenute nell'art. 216.
2. Il computo si effettua dalla data di iscrizione al Fondo pensioni fino alla data di cessazione del rapporto di impiego o di servizio, senza tener conto dei periodi trascorsi:
a) in aspettativa per motivi di carattere privato;
b) durante la detenzione per condanna penale;
c) in posizione di sospensione con cessazione completa dello stipendio;
d) in assenza giustificata con cessazione completa dello stipendio ai sensi dell'art. 87 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425.
3. In deroga a quanto disposto nel comma precedente, il periodo di sospensione e' computabile nella misura massima di due anni:
a) d'ufficio, previo recupero delle corrispondenti ritenute ordinarie sullo stipendio e sugli assegni personali pensionabili da effettuare in una sola volta ovvero in ragione di due mesi arretrati per ogni mese corrente, se la sospensione o l'assenza giustificata e' seguita dalla riammissione in servizio;
b) su domanda del dipendente o dei suoi aventi causa, se durante la sospensione sia intervenuta la cessazione dal servizio o, rispettivamente, la morte del dipendente e sempreche' siano versate al Fondo pensioni le ritenute di cui alla precedente lettera a).
4. Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego per condanna penale o per motivi disciplinari, cui segua la riammissione in servizio con diritto allo stipendio ed agli assegni non percepiti, disposta in conseguenza di revisione del procedimento penale o di quello disciplinare, si computa il tempo decorso dalla data di risoluzione del rapporto di impiego a quella di riammissione in servizio.
Art. 213 Servizi resi alle ferrovie dello Stato senza iscrizione al Fondo pensioni
1. I servizi non di ruolo prestati all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, anteriormente all'iscrizione al Fondo pensioni, dai sussidiari sistemati in ruolo in base all'art. 20 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, ovvero all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, e dai contrattisti inquadrati nei ruoli in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 luglio 1947, n. 667, sono computabili d'ufficio ai fini del trattamento di quiescenza nei limiti e con le modalita' stabilite dalle rispettive norme di inquadramento.
2. Il servizio prestato dal 1 settembre 1954 al 13 aprile 1963 dal personale gia' a contratto tipo proveniente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana o dagli enti dipendenti dai cessati governi coloniali, inquadrato nei ruoli delle ferrovie dello Stato ed iscritto al relativo Fondo pensioni in applicazione dell'art. 20 della legge 18 febbraio 1963, n. 304, e' computabile d'ufficio per intero e senza onere a carico del personale interessato, ai fini del trattamento di quiescenza sul Fondo predetto.
Art. 214 Servizi resi ad enti diversi
1. Il servizio reso all'Ente nazionale per l'energia elettrica dal personale ferroviario che, all'atto del passaggio alle dipendenze di detto ente, ha optato per la conservazione dell'iscrizione al Fondo pensioni in base all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, e' computabile ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo stesso.
2. Ai fini sopraindicati e', altresi', computabile il servizio prestato dal 26 ottobre 1954 alle dipendenze del Commissariato generale del Governo del territorio di Trieste dal personale che successivamente sia stato iscritto al Fondo pensioni.
3. Nei confronti del personale, proveniente dalle ferrovie Monza-Molteno-Oggiono, Siena-Buonconvento Monte Antico, Poggibonsi-Colle Val d'Elsa, Santhia-Biella, Biella-Novara e Sondrio-Tirano, inquadrato nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed iscritto al relativo Fondo pensioni in applicazione delle leggi 30 aprile 1959, n. 286, e 24 dicembre 1959, n. 1143, e' computabile il servizio reso alle ferrovie di provenienza anteriormente alla iscrizione al Fondo pensioni a condizione che il servizio stesso risulti coperto da contribuzione assicurativa presso lo speciale Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 215 Servizio di ruolo reso allo Stato ed altri servizi computabili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato
Art. 216 Servizi computabili a domanda
1. A favore dei dipendenti per i quali e' previsto il trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni sono computabili a domanda, in tutto o in parte, i servizi resi all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in qualita' di:
a) avventizio ordinario o straordinario;
b) sussidiario;
c) contrattista.
2. Se i servizi sopra menzionati sono stati resi con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, si applica l'art. 11; se i predetti servizi non sono coperti da contribuzione nella citata assicurazione generale, si applica l'art. 14, secondo e terzo comma.
3. I servizi resi in qualita' di sussidiario o di contrattista sono computati a domanda limitatamente ai periodi non computabili d'ufficio in base all'art. 213, primo comma.
4. E' computabile a domanda, nei limiti e con le modalita' di cui all'art. 7 della legge 26 febbraio 1969, n. 94, il servizio reso in qualita' di assuntore anteriormente al 1 febbraio 1958.
5. Ai servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nei ruoli delle ferrovie dello Stato, sono estese le disposizioni contenute nello art. 15.
6. Restano ferme le disposizioni di cui al capo VII, sezione I, della legge 27 luglio 1967, n. 658, concernenti il riscatto dei servizi non di ruolo prestati dal personale ferroviario con iscrizione alla gestione marittimi della Cassa nazionale della previdenza marinara.
7. Per il dipendente iscritto al Fondo pensioni sono altresi' valutabili a domanda i servizi e periodi indicati nella parte I, titolo II, capo II del presente testo unico, con le modalita' e alle condizioni, ivi stabilite.
8. I servizi e periodi di cui al precedente comma, gia' computati o riscattati presso lo Stato, si riuniscono con il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni; in tal caso le ritenute, che siano ancora dovute per contributo di riscatto all'atto del passaggio alle ferrovie dello Stato, sono devolute al Fondo pensioni.
Art. 217 Aumenti di valutazione del servizio ferroviario e di altri servizi
1. Il servizio ferroviario effettivamente prestato, coperto da iscrizione al Fondo pensioni o comunque computato ovvero riscattato ai fini del trattamento di quiescenza a carico del predetto Fondo, e' valutato con l'aumento di un decimo o di un dodicesimo, secondo che esso sia stato reso con qualifiche per le quali il limite di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio sia fissato, dall'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio, rispettivamente in cinquantotto e sessanta anni.
2. Gli aumenti per servizi speciali di cui alla parte I, titolo II, capo III del presente testo unico sono valutabili ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni solo se ineriscono a servizi computati o riscattati ai fini della predetta pensione ferroviaria.
Art. 218 Disposizioni comuni
1. Le disposizioni degli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche per i servizi resi dal dipendente dell'amministrazione ferroviaria.
2. Dell'aumento previsto dall'art. 217, primo comma, si tiene conto esclusivamente ai fini della determinazione del servizio utile.
3. Al trattamento di quiescenza disciplinato dalla presente parte sono estese le disposizioni generali di cui agli articoli 5, 6 e 7.