Sez. 1, Sentenza n. 3625 del 24/02/2016 (Rv. 638799 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Offerta pubblica di strumenti finanziari - Natura - Contratto consensuale ad effetti reali - Rilevanza pubblicistica del rapporto - Promotore finanziario - Possibilità di determinare il contenuto dell'offerta - Esclusione - Conseguenze - Invocabilità del principio dell'apparenza da parte del terzo contraente - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
Nel caso di offerta pubblica di strumenti finanziari di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 58 del 1998, l'investitore stipula con l'offerente un contratto consensuale ad effetti reali che si perfeziona attraverso un procedimento a formazione progressiva di cui la volontà del proponente, manifestata attraverso il prospetto informativo approvato dalla Consob ed immodificabile in ragione della sua rilevanza pubblicistica, costituisce il primo atto e l'adesione dell'investitore, espressa in forma adeguata, integra l'accettazione. In tale contesto normativo, il promotore finanziario - che, in ragione della sua collocazione nell'organizzazione dell'impresa dell'intermediario, non ha il potere di rappresentanza di quest'ultimo - non partecipa alla determinazione del contenuto negoziale e, pertanto, non è in grado, di propria iniziativa, di introdurre clausole che determinino una deviazione dalla disciplina del modello invariabile predisposto nel prospetto informativo, sicchè, ove prometta rendimenti più vantaggiosi rispetto a quelli indicati nel prospetto pubblicato, il terzo contraente non può invocare i principi dell'apparenza del diritto e, in particolare, la propria condizione di buona fede, per farne discenderne conseguenze a sé favorevoli, vincolando ad essi l'offerente, vertendo egli in una condizione di colpa inescusabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326 com. 4, Cod. Civ. art. 1336, Decreto Legisl. 21/06/1998 num. 58 art. 94, Decreto Legisl. 21/06/1998 num. 58 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)