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Sez. 1, Sentenza n. 6338 del 28/11/1981 (Rv. 417125 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE - CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ PREVISTE DALLA LEGGE N. 154 DEL 1981 - LITE PENDENTE CON IL COMUNE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417125-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE - CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ PREVISTE DALLA LEGGE N. 154 DEL 1981 - LITE PENDENTE CON IL COMUNE - NOZIONE.*

Le Disposizioni della legge 23 aprile 1981 n. 154, nell'abrogare fra gli altri, l'art. 15 del tu delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, ha disciplinato come causa di incompatibilità l'ipotesi della "lite pendente con il comune" in precedenza prevista come causa di ineleggibilità, stabilendo (art. 3 n. 4) che non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale "colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, rispettivamente con la regione, la provincia o il comune", dando in tal modo rilievo determinante al dato formale della attuale pendenza di un'effettiva controversia giudiziaria, e non semplicemente al contrasto, reale o potenziale, di interessi tale da determinare una situazione di conflitto tra eletto ed ente pubblico, anche se non formalizzato in una contesa giudiziaria in atto.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)