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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 108 del 1972

Decisione
decisa il 1972-06-09, depositata il 1972-06-15
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:108
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 6167

  • Procedure concorsuali
  • Fallimento
  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 22, terzo comma
  • Formazione della pronunzia
  • Dichiarazione di fallimento demandata al tribunale in base agli accertamenti svolti dalla corte di appello in sede di impugnativa
  • Assunta violazione degli artt. 3 e 101, secondo comma, della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
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Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promossi con otto ordinanze emesse il 12 maggio, 26 maggio e 9 giugno 1971 dal tribunale di Napoli nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento della società cooperativa "Parco Venere 2", della società "Ianua", di Capuano Maria, di De Nora Emilia, di Forte Maria, della società Latte Industriale Alimentare LAI dei fratelli Orlando, di Crispi Gennaro e Giannino Francesca e di Caserta Luigia e Vincenzo, iscritte ai nn. 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476 e 477 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972. Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 1972 il Giudice relatore Nicola Reale.
punto 1
Ritenuto che, con le ordinanze di cui in epigrafe, emanate dal tribunale di Napoli, sono state sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione, le questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), per la parte in cui dispone che, se la Corte di appello accoglie il ricorso per la dichiarazione di fallimento in riforma della decisione contraria del tribunale, rimette a quest'ultimo gli atti, onde proceda alla dichiarazione di fallimento; che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.
punto 2
Considerato che, con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971, questa Corte ha dichiarato non fondate le predette questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge fallimentare; che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (così detta legge fallimentare), sollevate, con le ordinanze di cui in epigrafe, dal tribunale di Napoli e già dichiarate non fondate con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze