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Sez. 1, Sentenza n. 6532 del 07/05/2002 (Rv. 554203 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - PROVVISIONALE | Presupposti e condizioni della condanna - Apprezzamento compiuto dal giudice del merito - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554203-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - PROVVISIONALE

L'istituto della provvisionale, che dà luogo ad un provvedimento di condanna in senso proprio, presuppone non già una valutazione di mero "fumus", tipica dei provvedimenti cautelari, ma un accertamento positivo del giudice di merito circa il raggiungimento della prova in ordine all'ammontare del danno nei limiti corrispondenti al "quantum" della provvisionale stessa; l'apprezzamento al riguardo compiuto dal giudice del merito, ove congruamente motivato, non è suscettibile di riesame in sede di legittimità. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che la valutazione positiva, effettuata dal giudice del merito, dell'esistenza e dell'ammontare del danno potesse ritenersi logicamente incrinata dal solo rilievo, contenuto nella motivazione dell'impugnata sentenza, che una eventuale eccedenza rispetto alle somme da liquidare nel separato giudizio avrebbe potuto essere, comunque, oggetto di restituzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)