Sez. U, Ordinanza n. 15204 del 22/07/2016 (Rv. 640609 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE | Gara ad evidenza pubblica - Aggiudicazione - Vincolo negoziale - Non necessità - Indicazioni nel bando - Rilevanza - Successiva gara ad evidenza pubblica per l'individuazione di concedente di locazione finanziaria - Rilevanza endoprocedimentale della prima aggiudicazione - Conseguenze in tema di giurisdizione.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE
L'art. 16, comma 4, del r.d. n. 2440 del 1923, che attribuisce al verbale di aggiudicazione definitiva, formato a seguito di incanto pubblico o licitazione privata, efficacia equivalente a quella del contratto, non ha carattere imperativo, per cui la P.A. può discrezionalmente prevedere, nel bando di gara o nel verbale suddetto, di rinviare ad un momento successivo l'instaurazione del vincolo negoziale. Ne consegue che, qualora il bando di una gara pubblica per la ricerca di un complesso immobiliare ne preveda, altresì, l'acquisto attraverso una locazione finanziaria erogata da soggetto da individuarsi con un'ulteriore apposita gara pubblica, l'aggiudicazione in favore del fornitore dell'immobile non produce gli effetti della conclusione di un accordo negoziale, sicché le controversie afferenti la procedura di selezione del concedente della locazione finanziaria spettano alla cognizione del giudice amministrativo perchè relative ad una fase antecedente all'esaurimento della procedura amministrativa.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)