Sez. 2, Sentenza n. 746 del 17/03/1971 (Rv. 350558 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - ERRONEA INDICAZIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - ERRONEA INDICAZIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
La erronea indicazione della parte non costituisce motivo di nullita della pronunzia, ove dal contesto di questa sia possibile individuare, senza incertezze e possibilita di equivoci, la identita del soggetto del rapporto processuale. (nella speciè nel lodo arbitrale l'insieme dei condomini sottoscrittori della convenzione compromissoria e che avevano dato mandato all'amministratore per la tutela dei loro diritti, era stato indicato con l'espressione 'condominiò' la Corte d' appello rigetto il dedotto motivo di nullita escludendo sussistere incertezza sulla parte costituita e destinataria della pronunzia e dichiaro inammissibile l'impugnazione della pronunzia arbitrale nei confronti del 'condominiò quale ente di gestione). (V 3318'69, mass n 343367).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 820 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)