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Sez. 3, Sentenza n. 2142 del 16/06/1969 (Rv. 341447 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - PRESCRIZIONE - SCONTRO TRA DUE VEICOLI - ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE NEI CONFRONTI DI UNO SOLO DEI CONDUCENTI - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DI CIASCUNO DEI CONDUCENTI - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1969-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341447-01

RESPONSABILITA CIVILE - PRESCRIZIONE - SCONTRO TRA DUE VEICOLI - ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE NEI CONFRONTI DI UNO SOLO DEI CONDUCENTI - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DI CIASCUNO DEI CONDUCENTI - DIFFERENZE.*

Se, verificatosi uno scontro tra due autoveicoli con danni alle persone trasportate, si sia proceduto penalmente soltanto a carico di uno dei conducenti, la prescrizione biennale del diritto al risarcimento dei danni decorre nei confronti del conducente sottoposto a procedimento penale dalla data in cui la sentenza penale e divenuta irrevocabile e nei confronti dell'altro conducente, rimasto estraneo al procedimento penale, dalla data del sinistro.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)