Sez. 3, Sentenza n. 2142 del 16/06/1969 (Rv. 341447 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PRESCRIZIONE - SCONTRO TRA DUE VEICOLI - ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE NEI CONFRONTI DI UNO SOLO DEI CONDUCENTI - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DI CIASCUNO DEI CONDUCENTI - DIFFERENZE.*
RESPONSABILITA CIVILE - PRESCRIZIONE - SCONTRO TRA DUE VEICOLI - ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE NEI CONFRONTI DI UNO SOLO DEI CONDUCENTI - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DI CIASCUNO DEI CONDUCENTI - DIFFERENZE.*
Se, verificatosi uno scontro tra due autoveicoli con danni alle persone trasportate, si sia proceduto penalmente soltanto a carico di uno dei conducenti, la prescrizione biennale del diritto al risarcimento dei danni decorre nei confronti del conducente sottoposto a procedimento penale dalla data in cui la sentenza penale e divenuta irrevocabile e nei confronti dell'altro conducente, rimasto estraneo al procedimento penale, dalla data del sinistro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)