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Sez. L, Sentenza n. 766 del 06/02/1986 (Rv. 444311 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - CONTROVERSIE CONCERNENTI IL DIRITTO DEL LAVORATORE ALL'ASSUNZIONE O ALTRI DIRITTI PATRIMONIALI NASCENTI DALLA MANCATA ASSUNZIONE - INCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A CONTROVERSIA NASCENTE DA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO SOTTOSCRITTO DA UN SOCIO DI MAGGIORANZA DI UNA SOCIETÀ DI ASSUMERE LAVORATORI PRESSO ALTRE AZIENDE DA LUI MEDESIMO CONTROLLATE.*
Stato
decisa il 1986-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444311-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - CONTROVERSIE CONCERNENTI IL DIRITTO DEL LAVORATORE ALL'ASSUNZIONE O ALTRI DIRITTI PATRIMONIALI NASCENTI DALLA MANCATA ASSUNZIONE - INCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A CONTROVERSIA NASCENTE DA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO SOTTOSCRITTO DA UN SOCIO DI MAGGIORANZA DI UNA SOCIETÀ DI ASSUMERE LAVORATORI PRESSO ALTRE AZIENDE DA LUI MEDESIMO CONTROLLATE.*

In tema di Competenza per materia del giudice del lavoro, l'art. 409 cod. proc. civ. contempla ogni controversia nella quale la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi ad un rapporto di lavoro in atto, ovvero estinto, oppure anche soltanto da costituirsi. Pertanto, deve ritenersi controversia individuale di lavoro, assegnata alla Competenza per materia del pretore, ai sensi degli artt. 409 e 413 cod. proc. civ., anche quella nella quale il lavoratore fa valere il proprio diritto all'esenzione al lavoro oppure altri diritti patrimoniali (risarcimento dei danni) nascenti dalla mancata assunzione stessa, in violazione di precisi obblighi negoziali o legali. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto la Competenza del giudice del lavoro in un'ipotesi in cui i lavoratori dipendenti di una società domandavano, nei confronti del socio di maggioranza, l'adempimento dell'Obbligo sottoscritto personalmente da questo ultimo, di assumerli presso altra azienda da lui medesimo controllata). (V 1010/85, mass n 439157; (V 3592/82, mass n 521551).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)