Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20679 del 08/08/2018 (Rv. 650078 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza di primo grado - Rigetto dell'eccezione di incompetenza ed accoglimento integrale della domanda nel merito - Proposizione di regolamento di competenza ad opera della parte vittoriosa nel merito - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
È inammissibile, poiché non sorretto dall'interesse all'impugnazione, il regolamento di competenza esperito dalla parte, all'esito di un giudizio risolto nel merito in suo favore, contro il rigetto dell'eccezione di incompetenza da essa proposta. (Nella fattispecie, il giudice di primo grado, sebbene avesse rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale spiegata dalla ricorrente, ne aveva accolto, nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)