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Sez. U, Sentenza n. 2004 del 09/07/1974 (Rv. 370265 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DOMICILIO O RESIDENZA - RESIDENZA DELLO STRANIERO IN ITALIA - DIMORA ABITUALE - ESTREMI OGGETTIVI E SOGGETTIVI.*
Stato
decisa il 1974-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370265-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DOMICILIO O RESIDENZA - RESIDENZA DELLO STRANIERO IN ITALIA - DIMORA ABITUALE - ESTREMI OGGETTIVI E SOGGETTIVI.*

Agli effetti dell'art 4 n 1 cod proc civ lo straniero deve ritenersi residente in Italia se quivi ha la sua abituale dimora, rilevata dalla sua consuetudine di vita e dallo svolgimento delle sue normali relazioni, mentre non e necessario che tale dimora, oltre che stabile, sia continuativa, ne che la volonta del soggetto sia diretta anche alla produzione degli effetti giuridici propri della residenza nel nostro ordinamento. (V 126'72, mass n 355855).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 4 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)